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Proposta di legge regionale n. 444 presentata il 30 Aprile 2007
Tutela degli animali d'affezione.
Art. 1
(Finalità)
1.
La presente legge tutela tutti gli animali
d'affezione che vivono stabilmente o temporaneamente sul territorio regionale ed
in particolare previene e punisce il loro maltrattamento e il loro abbandono,
stabilisce le norme minime a cui devono attenersi i loro detentori e le
strutture pubbliche e private che a qualsiasi titolo li ospitano, assegna le
competenze a enti e associazioni, recepisce ed attua la normativa nazionale e
comunitaria in materia e in particolare la legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge
quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo).
Art. 2
(Definizioni)
1.
Ai fini della presente legge si intende per:
a)
animali d'affezione: animali appartenenti a
specie domestiche non selvatiche e non sinantropiche mantenuti esclusivamente
per affetto e compagnia, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo,
con l'esclusione di qualsiasi sfruttamento di tipo economico ed in particolare
il cane e il gatto indipendentemente dai loro luoghi di vita e dalla loro
proprietà;
b)
colonie feline: gruppi di gatti che vivono
in stato di libertà con un preciso riferimento territoriale per l'alimentazione
ed il riparo, indipendentemente dalla tipologia e dalla proprietà del luogo e
dal numero di individui che le compongono;
c)
strutture per il ricovero di animali
d'affezione: sono tutte le strutture sia pubbliche sia private che ospitano
animali d'affezione ritrovati randagi o ceduti dai proprietari;
d)
canile sanitario: è la struttura per la
prima accoglienza dei cani trovati vaganti; può essere indipendente o essere
parte di una struttura di ricovero comprendente anche il rifugio;
e)
rifugio: è la struttura di ricovero per i
cani in arrivo dal canile sanitario, per cani ceduti da privati, per gatti o
atri piccoli animali d'affezione in attesa di affidamento;
f)
parchi gatto: sono luoghi all'aperto
attrezzati e recintati per l'ospitalità di gatti.
Art. 3
(Responsabilità e obblighi del detentore)
1.
Chiunque detiene un animale d'affezione o
accetta, a qualunque titolo, di occuparsene è responsabile della sua salute e
del suo benessere psico-fisico, provvede a garantirgli ambiente, cure e
attenzioni adeguate alla specie.
2.
In particolare, in conformità con le norme
contenute nella lettera A) dell'allegato alla presente legge, il detentore:
a)
fornisce all'animale quantità adeguate
d'acqua e di alimentazione corretta;
b)
garantisce all'animale una dimora riparata e
adeguata possibilità di movimento. Nel caso si rendessero necessarie, per
esigenze di igiene, sanità o sicurezza, limitazioni della libertà, queste misure
si attuano in modo che l'animale non abbia a subire sofferenze;
c)
garantisce all'animale le cure sanitarie
necessarie;
d)
assicura la custodia e prende tutte le
misure adeguate per evitare la fuga dell'animale;
e)
provvede ad evitare la riproduzione
dell'animale qualora non vi siano le condizioni idonee a garantire il benessere
della prole e/o a affidarla in modo responsabile.
Art. 4
(Competenze della Regione)
1.
La Regione:
a)
istituisce il Comitato tecnico regionale con
compiti consultivi sulle materie inerenti la presente legge;
b)
istituisce l'Albo delle associazioni che sul
territorio regionale si occupano di animali d'affezione, previsto all'articolo
7;
c)
istituisce il Comitato per la Pet therapy
previsto all'articolo 15;
d)
concorre al finanziamento della costruzione
di nuove strutture di ricovero che abbiano superato il parere favorevole della
Comitato tecnico regionale;
e)
concorre al finanziamento di progetti
migliorativi delle strutture esistenti;
f)
raccoglie e aggiorna i dati della rete
regionale delle strutture di ricovero;
g)
promuove e finanzia campagne di
sterilizzazione delle colonie feline;
h)
promuove progetti di informazione ed
educazione al corretto rapporto con gli animali d'affezione e contribuisce a
progetti promossi dalle associazioni;
i)
istituisce l'Albo degli operatori zoofili
volontari.
Art. 5
(Competenze dei comuni)
1.
Il sindaco è responsabile del benessere
degli animali che vivono sul territorio comunale e dell'osservanza delle leggi
che li tutelano.
2.
Ai comuni singoli o associati compete:
a)
l'istituzione e il mantenimento in esercizio
di un servizio pubblico per la cattura degli animali d'affezione vaganti senza
dimora o riferimento e senza controllo o sorveglianza;
b)
l'istituzione e il mantenimento di strutture
per il ricovero degli animali catturati ai sensi della lettera a);
c)
la realizzazione e l'aggiornamento del
censimento delle colonie feline presenti sul territorio con la collaborazione
delle associazioni animaliste al fine della predisposizione di programmi di
tutela e di controllo delle nascite;
d)
la spesa per gli interventi di
sterilizzazione dei gatti delle colonie feline e degli animali ospiti delle
strutture di ricovero, attuati da veterinari liberi professionisti o da
veterinari pubblici come previsto all'articolo 6, comma 3;
e)
il controllo dell'iscrizione all'anagrafe
canina dei cani presenti sul proprio territorio;
f)
l'attività di vigilanza, prevenzione e
accertamento, effettuata dal corpo di polizia locale, delle infrazioni previste
dalla presente legge.
3.
I comuni al di sopra dei 30.000 abitanti
istituiscono un apposito ufficio per tutte le questioni inerenti gli animali, i
comuni inferiori ai 30.000 abitanti devono comunque individuare nel loro
organico personale di riferimento per tali questioni.
4.
I comuni possono convenzionarsi con le
associazioni di vigilanza zoofila per la vigilanza sulle norme di tutela degli
animali.
Art. 6
(Competenze delle A.S.L.)
1.
Ai servizi veterinari delle Aziende
sanitarie locali (A.S.L.) sono affidate le funzioni e le attività sanitarie
necessarie per garantire sul territorio regionale gli interventi previsti dalla
presente legge ed in particolare:
a)
la gestione sanitaria delle strutture di cui
all'articolo 10;
b)
la profilassi delle zoonosi e delle malattie
trasmissibili agli animali ospiti di dette strutture;
c)
l'organizzazione e gestione dei corsi di
formazione e aggiornamento del personale addetto alle strutture di ricovero e ai
servizi di recupero degli animali vaganti nonchè dei corsi per il personale
degli allevamenti e degli esercizi commerciali di cui agli articoli 12 e 13;
d)
gli adempimenti concernenti
l'identificazione dei cani ai sensi della legge regionale 19 luglio 2004, n. 18
(Identificazione elettronica degli animali d'affezione e banca dati
informatizzata);
e)
l'attività di vigilanza, prevenzione e
accertamento delle infrazioni previste dalla presente legge fermo restando
l'analoga competenza attribuita ad altri soggetti.
2.
I presidi multizonali di profilassi e
polizia veterinaria delle A.S.L. concorrono al recupero degli animali vaganti in
casi di particolare complessità o rischio sanitario.
3.
I veterinari delle A.S.L. attuano programmi
di sterilizzazione di gatti delle colonie feline e degli animali ospiti delle
strutture di ricovero. A tal fine possono essere utilizzati gli ambulatori delle
A.S.L. o delle strutture di ricovero debitamente attrezzate e autorizzate. Il
costo dei farmaci e del materiale utilizzato per tali interventi è a carico dei
comuni, come previsto all'articolo 5, comma 2, lettera d).
Art. 7
(Competenze delle associazioni)
1.
Le associazioni del volontariato animalista
(da ora in avanti associazioni) concorrono alla attuazione della presente legge
con iniziative proprie e/o collaborando con le istituzioni ed in particolare:
a)
le associazioni iscritte nei registri
provinciali del volontariato possono gestire proprie strutture di ricovero o
avere in gestione le strutture di ricovero pubbliche previste all'articolo 10;
b)
le associazioni possono avere in gestione
dai comuni le colonie feline presenti sul territorio;
c)
possono promuovere programmi di educazione
al corretto rapporto con gli animali d'affezione rivolti alle scuole ed alla
popolazione in genere;
d)
possono operare all'interno delle strutture
di ricovero pubbliche e private, in collaborazione con le A.S.L. e il personale
delle strutture stesse al fine di garantire il benessere degli animali,
promuovere il loro affidamento e assicurarsi che questo abbia avuto buon esito;
e)
le associazioni aventi un servizio di
vigilanza zoofila possono stipulare convenzioni con i comuni al fine della
vigilanza sulle norme di tutela degli animali;
f)
contribuiscono alla formazione degli
operatori zoofili volontari e delle guardie zoofile volontarie.
2.
Possono iscriversi all'Albo regionale delle
associazioni per la protezione degli animali previsto all'articolo 4, comma 1,
lettera b), le Associazioni che abbiano i seguenti requisiti:
a)
che abbiano la protezione degli animali
quale finalità statutaria unica o principale;
b)
che operino nel settore con attività
documentate e nel rispetto delle leggi vigenti da almeno 2 anni.
3.
Non possono essere iscritte all'Albo
regionale le associazioni che sostengono attività finalizzate o connesse
all'uccisione di animali.
4.
Le associazioni iscritte all'Albo potranno
far parte del Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 8.
Art. 8
(Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali)
1.
Con deliberazione della Giunta regionale è
istituito, con funzioni consultive, il Comitato tecnico regionale per la tutela
degli animali, composto da:
a)
il responsabile del servizio veterinario
regionale;
b)
un medico veterinario per ogni A.S.L. del
servizio veterinario pubblico;
c)
un medico veterinario libero professionista
designato dagli Ordini provinciali dei medici veterinari;
d)
un medico del Servizio sanitario nazionale
designato dagli Ordini provinciali dei medici;
e)
un funzionario del servizio educazione
ambientale e formazione dell'Assessorato all'ambiente;
f)
tre rappresentanti delle associazioni
iscritte all'Albo di cui all'articolo 7, comma 2.
2.
Il Comitato si riunisce almeno ogni sei mesi
e in ogni caso su richiesta della maggioranza dei componenti.
3.
Il Comitato è consultato in merito alla
applicazione della presente legge e ai programmi di educazione e informazione
regionali riguardanti gli animali.
Art. 9
(Personale addetto alla cura degli animali d'affezione)
1.
Il personale operante nelle strutture di
ricovero sia pubbliche che private, sia esso dipendente da cooperative,
associazioni o enti locali, nonchè quello addetto al recupero degli animali
vaganti deve essere adeguatamente e obbligatoriamente formato e aggiornato.
2.
I corsi di formazione sono attivati a
cadenza annuale dalle A.S.L. e devono essere di almeno venti ore e comprendere
nozioni base di etologia, fisiologia, pronto soccorso veterinario, legislazione.
3.
I corsi di aggiornamento sono attivati dalle
A.S.L. con cadenza triennale, devono essere di almeno otto ore e sono rivolti al
personale già in servizio che ha l'obbligo di frequentarli.
4.
Ai corsi di cui ai precedenti commi possono
partecipare anche i volontari delle associazioni che collaborano alla gestione
delle strutture di ricovero, come previsto all'articolo 7, comma 1, lettera d).
Art. 10
(Strutture per il ricovero degli animali d'affezione)
1.
Le strutture per il ricovero degli animali
d'affezione sono realizzate ed attrezzate in modo da assicurare il rispetto
delle norme igieniche, l'espletamento di tutti gli adempimenti sanitari e per
garantire il benessere degli animali ospitati nel rispetto delle loro
caratteristiche fisiologiche ed etologiche.
2.
Le strutture di ricovero per i cani hanno
obbligatoriamente una zona di prima accoglienza detta "canile sanitario" per
l'espletamento delle osservazioni sanitarie e della prima profilassi, un
ambulatorio veterinario, una zona di degenza per animali ammalati e almeno
un'area di sgambamento per il movimento libero dei cani.
3.
Le strutture di ricovero per i gatti devono
avere una zona interna riscaldata ed una zona esterna e garantire possibilità di
soddisfare i comportamenti tipici della specie.
4.
Sia le strutture di ricovero per cani sia
quelle per gatti possono avere una zona, opportunamente separata, da adibire
all'ospitalità di altre specie di piccoli animali d'affezione.
5.
I criteri per la realizzazione e la gestione
dei ricoveri dei precedenti commi sono fissati alle lettere B) e D)
dell'allegato.
6.
La Regione tramite il Comitato tecnico
regionale valutati preliminarmente i progetti, con particolare riferimento al
territorio servito, alla rispondenza degli impianti ai criteri stabiliti
dall'allegato e all'efficienza del servizio previsto, eroga ai comuni ed alle
associazioni iscritte all'Albo di cui all'articolo 4 contributi per la
realizzazione o il miglioramento dei ricoveri, avvalendosi anche dei
finanziamenti previsti dalla legge 281/1991.
7.
I comuni singoli o associati impossibilitati
ad avere proprie strutture possono convenzionarsi con strutture di associazioni
o di privati che abbiano requisiti specificati nell'allegato. È fatto obbligo
per le strutture private convenzionate di avvalersi della collaborazione di
associazioni del volontariato animalista.
Art. 11
(Colonie feline)
1.
I gatti che vivono liberi sul territorio
sono tutelati contro ogni forma di maltrattamento.
2.
I comuni, in collaborazione con le A.S.L. e
con le associazioni, provvedono al censimento delle colonie feline, alla loro
individuazione sulla mappa del territorio e a mettere in atto ogni azione volta
alla tutela della colonia secondo le modalità specificate alla lettera C
dell'allegato.
3.
I gatti liberi devono essere sterilizzati.
Gli interventi possono essere praticati dai veterinari delle A.S.L. secondo
quanto previsto all'articolo 6, comma 3, o da veterinari liberi professionisti
appositamente convenzionati con il comune o le associazioni.
4.
Le catture dei gatti liberi al fine della
loro sterilizzazione e/o di altri interventi sanitari che si rendano necessari
sono attuati esclusivamente da volontari delle associazioni o da altri soggetti
qualificati incaricati dai comuni.
5.
I comuni possono destinare appositi spazi
all'aperto, opportunamente recintati ed attrezzati, per ospitare gatti. Tali
spazi, detti "parco gatti", sono affidati in gestione alle associazioni.
Art. 12
(Allevamenti)
1.
Tutti gli allevamenti di animali da
affezione devono avere i requisiti previsti alla lettera E dell'allegato. Il
titolare e il personale che vi opera deve aver frequentato e superato un
apposito corso organizzato dalle A.S.L. di almeno venti ore comprendenti le
nozioni di base di etologia, fisiologia, pronto soccorso veterinario,
legislazione con particolare approfondimento per la specie allevata.
2.
Il titolare dell'allevamento e il personale
che già esercitano hanno tempo un anno dall'approvazione della presente legge
per adempiere a tale obbligo.
3.
Tutti gli allevamenti devono avere un
Registro di carico e scarico vidimato dall'A.S.L. di competenza in cui annotare
ogni variazione quali: vendita, acquisto, nascita, morte degli animali allevati.
4.
I cuccioli di cane e di gatto non possono
essere venduti a un'età inferiore ai tre mesi. I cuccioli di cane devono essere
provvisti di micro chip. Non possono essere venduti animali privi di copertura
vaccinale.
5.
Per "allevamento amatoriale" si intende un
allevamento ove vi sia una sola fattrice.
Art. 13
(Negozi)
1.
I requisiti degli esercizi commerciali che
vendono animali vivi sono previsti alla lettera F dell'Allegato.
2.
Nel caso il negozio non venda esclusivamente
animali, questi devono essere stabulati in locali appositi separati.
3.
Il titolare di tali esercizi deve aver
frequento e superato un corso di formazione di almeno otto ore. Gli esercenti
già operativi hanno un anno di tempo dall'approvazione della presente legge per
adempiere a tale obbligo.
4.
Ogni negozio deve avere un Registro di
carico e scarico vidimato dall'A.S.L. in cui annotare la provenienza, la
destinazione degli animali ed ogni altra variazione.
5.
La durata dell'esposizione in vetrina degli
animali non deve superare la metà dell'orario di apertura; l'orario di
esposizione deve essere visibile al pubblico anche esternamente mediante
l'affissione di un apposito avviso.
Art. 14
(Esposizioni, Fiere)
1.
È vietata l'esposizione di femmine gravide,
di cuccioli con meno di 4 mesi, di mamme allattanti con cuccioli.
2.
Gli animali non possono essere esposti per
più di tre ore consecutive. L'orario di inizio e di termine dell'esposizione
deve essere annotato in un apposito registro visibile dal pubblico e dagli
organi di controllo. Nei periodi in cui gli animali non sono esposti devono
essere mantenuti in zone tranquille, non accessibili al pubblico, debitamente
areate ed illuminate e non possono essere tenuti sui mezzi di trasporto.
3.
Gli animali esposti non possono venire in
contatto diretto con i visitatori.
4.
I veterinari delle A.S.L. effettuano
controlli sullo stato di benessere degli animali, l'idoneità e lo stato dei
veicoli che li trasportano all'arrivo e alla partenza e garantiscono la loro
presenza durante tutta la durata dell'esposizione.
5.
Durante le esposizioni e le fiere non
possono essere venduti animali.
Art. 15
(Pet-therapy)
1.
La Regione riconosce il valore terapeutico
del rapporto intersoggettivo con gli animali e sostiene tutte le azioni idonee a
permettere alle persone di poter godere della compagnia dei propri animali anche
in particolari situazioni di disagio quali ricoveri in istituti, ospedali,
carceri ecc.
2.
La Regione, tramite i comuni e i servizi
sociali domiciliari, promuove tutte le azioni necessarie per permettere alle
persone con difficoltà di poter tenere con sè i propri animali nella propria
abitazione avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni.
3.
Tutti gli approcci fisico-riabilitativi,
psicoterapeutici e pedagogico-educativi/rieducativi che prevedono il
coinvolgimento attivo di animali devono essere obbligatoriamente gestiti da un
medico veterinario in qualità di Direttore sanitario della struttura di ricovero
degli animali o comunque responsabile a livello sanitario dell'animale per
garantire sia l'idoneità psico-fisica degli animali coinvolti che il rispetto
del loro continuo stato di benessere (insieme ad un professionista nel campo
delle scienze umane o socio-sanitarie a seconda del taglio della struttura di
Pet-therapy, quindi un medico, nelle strutture a intervento
fisico-riabilitativo, uno psicoterapeuta, un neuropsichiatria o uno psichiatra
nelle strutture ad intervento psicoterapeutico e un pedagogista o un esperto in
scienze della formazione nelle strutture ad intervento pedagogico-riabilitativo)
per garantire un intervento competente ed efficace nei confronti del polo umano
della relazione. A queste possono anche essere aggiunte figure di supporto
quali: educatori cinofili, infermieri, fisioterapisti ed educatori
professionali.
4.
Le strutture dedicate esclusivamente alla
Pet-therapy e i reparti di strutture dove si svolge Pet-Therapy oltre alla
preventiva autorizzazione di un apposito Comitato regionale che dovrà valutare
il rispetto delle condizioni di garanzia del benessere e della dignità degli
animali durante e dopo il loro utilizzo, saranno soggette a controlli periodici
affidati ai nuclei di guardie zoofile delle associazioni.
5.
Il Comitato di cui al comma precedente sarà
istituito dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'emanazione della presente
legge e sarà composto da un veterinario esperto di comportamento animale, uno
zooantropologo, un medico, uno psicologo, un pedagogista o esperto in scienze
della formazione indicati dagli Ordini professionali o dall'Università, due
rappresentanti delle associazioni indicati dalle associazioni iscritte all'Albo
regionale di cui agli articolo 4 e 7.
Art. 16
(Divieti)
1.
È vietato abbandonare gli animali tutelati
dalla presente legge.
2.
È vietata la soppressione degli animali
d'affezione salvo che in caso di malattia incurabile e che causi particolare
sofferenza all'animale. In questi casi la soppressione deve essere eseguita
esclusivamente ad opera di medici veterinari in modo eutanasico e preceduta da
idoneo trattamento anestetico.
3.
È vietata la vendita di qualsiasi animale
d'affezione in mercati, fiere, mostre, esposizioni.
4.
È vietato usare animali come premio o regalo
per giochi, lotterie, sottoscrizioni, a scopo promozionale e per altre attività
affini.
5.
Sono vietate tutte le mutilazioni a scopo
estetico, quali la caudectomia , la conchetomia e la onichectomia.
6.
Sono vietati la vendita, l'uso e la
detenzione dei collari ad impulsi elettrici.
7.
È vietato vendere animali ai minori di anni
18.
8.
È vietato condurre o far correre animali
legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento su
terra ed acqua. È consentito limitatamente alle biciclette a condizione di non
sottoporre l'animale ad affaticamento, sforzo o al traino del mezzo di
locomozione.
Locomozione.
9.
È vietato separare i cuccioli dalla madre
prima di 60 giorni e ne è vietata la vendita prima di 90 giorni.
10.
È vietato trasportare o detenere animali,
per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai dei veicoli il cui
bagagliaio non sia in collegamento con l'abitacolo.
11.
È vietato, nella pratica dell'accattonaggio,
utilizzare animali in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di
salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione
o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti. È
altresì vietato l'accattonaggio con cuccioli di qualsiasi specie animale di età
inferiore ai 180 giorni. Gli animali non possono comunque essere soggetti attivi
dell'accattonaggio. I cuccioli e gli animali di cui sopra saranno sequestrati a
cura degli organi di vigilanza e ricoverati presso la struttura di ospitalità di
competenza.
Art. 17
(Sanzioni)
1.
Fatte salve le ipotesi di responsabilità
penale, ai contravventori della presente legge si applicano le sanzioni ed i
provvedimenti seguenti:
a)
per la violazione delle norme di cui
all'articolo 3 è applicata una sanzione da euro 500,00 a euro 2.000,00. Gli
animali detenuti in condizioni non idonee sono posti sotto osservazione dal
Sevizio veterinario della A.S.L. per assicurare il ripristino delle condizioni
di benessere e i costi relativi sono a carico del detentore dell'animale. In
caso di recidiva le sanzioni sono triplicate e il proprietario è diffidato dal
detenere altri animali;
b)
per la violazione delle norme di cui agli
articoli 13, 14 e 15 � applicata una sanzione da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
In caso di recidiva viene sospesa l'attività da un minimo di dieci ad un massimo
di trenta giorni lavorativi;
c)
per la violazione delle norme di cui
all'articolo 16 sono applicate sanzioni da euro 1.000,00 a euro 8.000,00.
Art. 18
(Vigilanza)
1.
La vigilanza sull'osservanza della presente
legge con l'accertamento delle violazioni relative è affidata:
a)
al Servizio veterinario delle A.S.L.;
b)
agli agenti dipendenti dagli enti locali;
c)
agli ufficiali, sottufficiali e guardie del
Corpo forestale dello Stato;
d)
agli ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria;
e)
alle guardie zoofile;
f)
alle guardie ecologiche;
g)
alle guardie ittiche e venatorie;
h)
alle guardie giurate comunali, forestali e
campestri.
2.
Le associazioni di protezione ambientale
riconosciute dal Ministero dell'ambiente per la protezione degli animali possono
richiedere al Prefetto la nomina di guardie zoofile ai sensi dell'articolo 6
della legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di
maltrattamento degli animali, nonchè di impiego degli stessi in combattimenti
clandestini o competizioni non autorizzate). I requisiti per la nomina a guardia
particolare giurata zoofila sono quelli previsti dall'art. 138 del T.U.L.P.S. e
l'avere frequentato un apposito corso di formazione.
3.
I corsi di cui al comma 2 possono essere
organizzati dalle associazioni protezionistiche e zoofile, dalle A.S.L., dagli
enti locali e dalla Regione.
4.
Al fine della vigilanza sulla presente legge
e sulle altre leggi che tutelano gli animali, la Regione riconosce le guardie
zoofile istituite ai sensi dell'articolo 6 della legge 189/2004.
5.
Come previsto dall'articolo 6 della legge
189/2004 le guardie zoofile esercitano le funzioni di polizia giudiziaria ai
sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale.
6.
I Comuni e le A.S.L possono stipulare
convenzioni per l'utilizzo delle guardie zoofile volontarie.
7.
Gli operatori zoofili volontari iscritti
all'Albo regionale che, in seguito a convenzioni assunte dalle loro
associazioni, svolgono servizi per conto degli enti locali, nello svolgimento di
tali funzioni assumono la qualifica di incaricati di pubblico servizio ai sensi
dell'articolo 359 codice penale.
Art. 19
(Norma finanziaria)
1.
Alla spesa corrente pari a 350.000,00 euro,
in termini di competenza e di cassa, stanziata nell'ambito della unità
previsionale di base (UPB) 27031 (Sanità pubblica Sanità animale igiene degli
allevamenti Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno
finanziario 2007 ripartita in 50.00,00 euro per l'istituzione del Comitato
tecnico regionale di cui all'articolo 8 e del Comitato di cui all'articolo 15,
in 100.000,00 euro per le campagne di sterilizzazione delle colonie feline e in
200.00,00 euro per l'attuazione di progetti di informazione ed educazione, si fa
fronte con le risorse allocate nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB)
09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio di
previsione per l'anno finanziario 2007.
2.
Agli oneri per la costruzione di nuove
strutture di ricovero e per il miglioramento di quelle esistenti pari
rispettivamente a 700.000,00 euro e 300.000,00 euro, in termini di competenza e
di cassa, nell'ambito dell'UPB 27032 (Sanità pubblica Sanità animale igiene
degli allevamenti Tit. II spese di investimento) si fa fronte con la dotazione
finanziaria della unità previsionale di base (UPB) 09012 (Bilanci e finanze
Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario
2007.
3.
Per il biennio 2008-2009, agli oneri di cui
ai commi 1 e 2, in termini di competenza, imputati nelle UPB 27031 e 27032 del
bilancio pluriennale 2007-2009 si provvede secondo le modalità previste
dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento
contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4
marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
4.
Gli eventuali introiti derivanti
dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 17, irrogate
a seguito delle irregolarità riscontrate, costituiscono entrata regionale nell'UPB
n. 0902 (Bilanci e finanze Ragioneria Tit. III- categoria 7) del bilancio
regionale per l'anno finanziario 2007.
Art. 20
(Abrogazioni)
1.
Sono abrogati la legge regionale 26 luglio
1993, n. 34 (Tutela e controllo degli animali d'affezione) e il decreto del
Presidente della Giunta regionale 11 novembre 1993, n. 4359 (Regolamento recante
criteri per l'attuazione della Legge regionale "Tutela e controllo degli animali
d'affezione").
ALLEGATO A.
�
A) Criteri per la detenzione di animali da
affezione
Ogni animale deve avere costantemente a
disposizione acqua da bere.
Il nutrimento, fornito quotidianamente, deve
essere, nella quantità e qualità, adeguato all'età ed alle condizioni
fisiologiche dell'animale.
Lo spazio occupato in modo permanente dagli
animali deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.
Agli animali deve essere garantita una buona
integrazione con il nucleo familiare.
�
In particolare
�
Cani
I cani detenuti all'aperto devono disporre
di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione
dalle intemperie e condizioni climatiche sfavorevoli. Le cucce devono essere
poste sotto tettoie, balconi o altro in modo da essere protette.
È vietato detenere cani alla catena. Qualora
per comprovati motivi si renda necessario, la catena dovrà essere munita di due
moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con un gancio
scorrevole ad un cavo aereo posto ad altezza di almeno 1,5 metri da terra e la
cui lunghezza sia di almeno cinque (5) metri. La lunghezza della catena deve
essere pari ad almeno due (2) volte l'altezza da terra del cavo aereo e comunque
mai inferiore a cinque (5) metri.
La catena dovrà inoltre permettere al cane
di raggiungere comodamente la cuccia e le ciotole di acqua e di cibo. La
detenzione alla catena anche in questi casi deve comunque essere mantenuta per
lo stretto tempo necessario e non in modo permanente.
�
Qualora i cani siano detenuti in spazi
limitati quali recinti o box, questi devono avere un'area di almeno 15 metri
quadrati: per ogni capo adulto, all'interno di detto spazio ogni cane deve
disporre di un idoneo ricovero come previsto al comma 1 del presente articolo.
Il cane deve comunque avere una quotidiana
possibilità di movimento al di fuori del recinto o box.
È vietato detenere i cani in luoghi non
abitualmente abitati o frequentati quotidianamente per almeno mezza giornata.
È vietato detenere cani in modo permanente
sui balconi e terrazze senza possibilità alcuna di accesso all'interno
dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare.
Ai cani detenuti all'interno delle
abitazioni, salvo particolari esigenze di salute dell'animale, devono essere
quotidianamente garantite almeno tre uscite all'esterno.
�
Gatti
È vietato detenere gatti in modo permanente
su balconi e terrazze senza possibilità di accesso all'interno, È altresì
vietato detenerli in gabbie, trasportini o altri contenitori salvo particolari e
momentanee esigenze.
I gatti che hanno libero accesso all'esterno
devono essere sterilizzati.
�
Altri animali d'affezione
Ogni animale deve avere spazio, acqua e
nutrimento consono alla sua specie.
È vietato detenere animali in garage,
cantine, locali bui e umidi. È altresì vietato detenerli in contenitori che
impediscano i movimenti o possano recare ferite agli animali stessi.
�
I volatili detenuti in gabbia non potranno
essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e
del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno
assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli
animali ed avere la dimensione minima pari a otto (8) volte l'apertura alare del
volatile.
Gli animali acquatici dovranno essere tenuti
in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze
fisiologiche delle specie ospitate. In ogni acquario devono essere garantiti il
ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua.
Per i pesci, la capienza minima del
contenitore è di litri dieci (10) per un (1) pesce, aumentata di litri cinque
(5) per ogni pesce aggiunto. È sempre vietata la detenzione di animali acquatici
in contenitori di forma sferica
�
B) Criteri per l' istituzione e la gestione
dei Servizi di cattura e custodia dei cani randagi
�
Cattura di cani vaganti
La cattura ordinaria dei cani vaganti o
randagi deve essere effettuata esclusivamente da personale formato e
adeguatamente attrezzato, appositamente incaricato dai Comuni singoli o
associati, con reperibilità costante.
La cattura deve avvenire nel rispetto del
benessere dell'animale.
I cani catturati devono essere trasferiti al
"canile sanitario".
Primi interventi dopo la cattura
Il cane ricoverato deve essere controllato
per l'accertamento della presenza di tatuaggio o microchip e l'osservazione
sanitaria, la registrazione segnaletica, gli opportuni interventi sanitari e di
profilassi.
Trascorso con esito favorevole il periodo di
osservazione sanitaria, che di norma ha la durata di dieci giorni, il cane può
lasciare il canile sanitario.
Il cane può essere restituito immediatamente
al proprietario anche prima della scadere del periodo di osservazione sanitaria,
qualora questi sia stato identificato e ne faccia richiesta, il proprietario
dovrà assicurarne la custodia in isolamento per dieci giorni presso il proprio
domicilio; durante tale periodo i veterinari ASL potranno compiere un controllo
domiciliare.
Se il cane non risulta di proprietà verrà
ospitato nel "rifugio" o dato in affidamento.
L'affidatario deve essere informato sulla
presente normativa nonchè sulle principali nozioni per tutelare la salute psico
fisica del cane, l'affidatario deve dare garanzie di detenere il cane in modo
appropriato e secondo la presente normativa.
Al cane affidato dev'essere correlato: il
modulo di trasferimento di proprietà "Allegato 4" regionale, il certificato di
iscrizione all'anagrafe canina e la scheda sanitaria riportante le vaccinazioni
e gli interventi eseguiti nonchè le verifiche sulla positività della filaria
cardiopolmonare e sulla leishamniosi.
�
Strutture di ospitalità
Le strutture di ospitalità di proprietà dei
Comuni singoli o associati possono essere gestite direttamente o essere date in
gestione a associazioni di protezione animale o a cooperative, con preferenze
alle cooperative sociali. In ogni caso deve essere assicurata la collaborazione
di volontari nella gestione.
Le strutture di ospitalità hanno due zone,
una di prima accoglienza detta "canile sanitario" ed una per l'ospitalità di
cani in attesa di affidamento detta "rifugio".
I canili sanitari ed i rifugi possono anche
essere strutture separate, in questo caso sarà cura delle ASL coordinare i
servizi in modo che da garantire un'idonea copertura del territorio.
Ogni struttura deve avere un Responsabile
sanitario.
Ogni sanitario deve disporre di:
box singoli, agevolmente lavabili e
disinfettabili, in modo da garantire la massima igiene.
Ogni box dovrà avere una superficie coperta
e ben coibentata o con cuccia ed un'area scoperta. L'area a disposizione del
cane deve essere di almeno 4 mq.
Il canile deve essere dotato di efficiente
approvvigionamento idrico e di un sistema di scarico degli effluenti e delle
acque di lavaggio a norma.
I condotti fognari di scarico degli
effluenti e delle acque di lavaggio, sufficientemente capaci e coperti da
griglie a maglia larga, non dovranno raccogliere gli scarichi di altri box non
sanitari e avranno inoltre una marcata pendenza e curve di largo raggio. È
opportuno inserire un ugello di lavaggio delle condutture a monte.
Il canile deve essere mantenuto nel rispetto
di scrupolose norme di igiene.
La capacità massima del canile sanitario è
di 30 capi.
Il canile deve disporre di;
a) un ambulatorio da adibirsi agli
interventi sanitari necessari;
b) almeno di un locale riscaldato per
degenze;
c) almeno di un locale riscaldato per
cuccioli;
d) un magazzino per il cibo;
e) un magazzino per il materiale di pulizia
e le attrezzature;
f) un locale per la preparazione del cibo
(cucina);
g) un'area sufficientemente ampia per il
movimento quotidiano libero dei cani;
h) servizi igienici e spogliatoio per il
personale;
i) un locale ad uso ufficio.
Nel caso di strutture miste (sanitario e
rifugio) i locali di cui alle lettere d),e),f),h,) e i) del precedente comma
possono essere in comune.
I canili sanitari devono essere autorizzati
ai sensi del vigente Regolamento di Polizia veterinaria.
Il responsabile della custodia degli animali
deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico vidimato
dall'ASL. Sul registro devono essere annotate: la data ed il luogo di cattura
del cane, i dati segnaletici, il codice segnaletico (tatuaggio o micro chip),
eventuali interventi veterinari, la data di passaggio al rifugio e di
affidamento a privato.
Nei rifugi sono ospitati i cani in arrivo
dai canili sanitari o. altri cani indicati dal Sindaco del Comune di
riferimento.
Non possono essere introdotti soggetti
catturati vaganti.
Ogni rifugi deve avere i seguenti requisiti
di base:
capacità massima complessiva del singolo
impianto: 150 capi.
I box dovranno avere una superficie coperta
e debitamente coibentata o con cuccia ed un'area scoperta. L'area a disposizione
di ogni cane deve essere di almeno 6 mq. .
Ogni box non può ospitare più di 4 cani o
una femmina con cuccioli.
I box devono essere quotidianamente puliti.
Approvvigionamento idrico sufficiente.
Canali di scolo e scarichi adeguati per
garantire il deflusso delle acque di lavaggio.
I condotti fognari di scarico degli
effluenti e delle acque di lavaggio saranno sufficientemente capaci e coperti da
griglie a maglia larga e avranno inoltre una marcata pendenza e curve di largo
raggio. È opportuno inserire un ugello di lavaggio delle condutture a monte.
Ogni Rifugio deve disporre di
ambulatorio per interventi veterinari che
potrà anche essere utilizzato per la sterilizzazione dei gatti delle colonie:
a) locale riscaldato per degenza;
c) locale riscaldato per i cuccioli;
d) un magazzino per il cibo;
e) un magazzino per il materiale di pulizia
e le attrezzature;
f) almeno due aree per il movimento libero
dei cani con fondo erboso e alberi;
g) locali amministrativi e per l'accoglienza
del pubblico;
h) Servizi e spogliatoi per il personale ed
i volontari.
I Rifugi devono essere autorizzati ai sensi
del vigente Regolamento di Polizia veterinaria ed alla vigilanza veterinaria
esercitata dai servizi veterinari dell'ASL mediante sopralluoghi almeno
trimestrali.
Il responsabile della custodia degli animali
deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico vidimato
dall'ASL.
Sul registro devono essere annotate: la data
di arrivo del cane e la sua provenienza, i dati segnaletici, il codice
segnaletico (tatuaggio o micro chip), eventuali interventi veterinari, la data
di affidamento, il nome con l'indirizzo completo di telefono e la residenza del
cane se non coincide con quella del proprietario, la data di morte.
Le Associazioni per la protezione animale
iscritte all'albo provinciale del volontariato possono avere Rifugi propri con i
quali i Comuni singoli o associati possono convenzionarsi. Questi Rifugi devono
avere gli stessi requisiti di quelli pubblici.
I Comuni possono fornire alle Associazioni
che gestiscono Rifugi agevolazioni, servizi e contributi a condizione che
l'Associazione operi con dimostrata efficacia per la custodia e l'affidamento
degli animali.
L'eventuale custodia a pagamento di cani di
proprietà si deve effettuare in reparti separati predisposti.
Il Comitato Tecnico Regionale entro sei mesi
dal suo insediamento stilerà le linee guida per le convenzioni tra enti pubblici
e Associazioni o privati per la gestione delle strutture di ospitalità,
comprensive di indicazioni per le tariffe base.
�
C) Criteri per la gestione dei gatti liberi
e delle colonie feline
�
I Comuni redigono, con la collaborazione
delle Associazioni del volontariato animalista operanti sul territorio, un
censimento delle colonie feline cittadine e una mappa della città ove segnalare
la loro presenza. Tale individuazione è propedeutica alla pianificazione degli
interventi di controllo delle colonie di animali e alla salvaguardia dei
medesimi.
�
Le colonie feline possono essere affidate
per la loro cura ad Associazioni dei volontariato animalista o a privati
nominalmente riconosciuti.
�
Il Comune rilascia apposito tesserino di
riconoscimento al tutore della colonia.
Gli animali devono essere nutriti nel
rispetto dell'igiene dei luoghi.
� vietato a chiunque ostacolare l'attività
di gestione di una colonia o asportare o danneggiare gli oggetti e le
attrezzature impiegate.
In caso di controversia, il Comune,
d'accordo con la proprietà o amministrazione dello stabile, individua un' area
all'interno dell'habitat della colonia da riservare alle operazioni ed al
posizionamento dei ripari e delle attrezzature.
�
Gli animali delle colonie possono essere
prelevati dal loro habitat unicamente per essere sterilizzati o sottoposti a
cure veterinarie o qualora il loro stato di salute sia compromesso dalla vita in
stato di libertà. Il loro prelievo deve essere effettuato esclusivamente dai
volontari che li hanno in gestione o da persone da loro designate.
�
Al momento della autorizzazione edilizia il
Comune deve comunicare ai soggetti che intendano eseguire lavori di edilizia sia
pubblica che privata, l'eventuale presenza di colonie feline nella zona
interessata; questi soggetti devono prevedere, prima dell'inizio dei lavori, un
'idonea collocazione temporanea e, in un secondo tempo, permanente per dette
colonie coinvolte dall'apertura dei cantieri sentito il Comune ed in accordo con
i volontari che hanno in affidamento la colonia.
Detta collocazione dovrà essere ubicata in
una zona adiacente al cantiere ed in grado di ospitare temporaneamente la
colonia interessata consentendo altresì ai volontari di continuare ad
alimentarli ed accudirli. Al termine dei lavori la colonia sarà rimessa sul
territorio d'origine in adeguato insediamento previsto e predisposto dai
costruttori. Tutte le spese saranno a carico dell'impresa costruttrice.
�
I Comuni dovranno rendere noto il contenuto
della normativa che tutela i gatti liberi compresa la presente legge a tutti i
soggetti potenzialmente interessati quali: direzioni ospedaliere, scuole,
amministratori condominiali, ecc.
Nelle aree interessate dalla presenza di
colonie feline saranno apposti a cura del Comune, su richiesta degli affidatari
della colonia appositi cartelli segnaletici della presenza della colonia e della
normativa attinente.
�
I gatti liberi devono essere sterilizzati,
gli interventi possono essere eseguiti dai veterinari delle ASL o da veterinari
liberi professionisti convenzionati con il Comune o l'ASL stessa.
�
L'acquisto e l'uso di gabbie-trappola per la
cattura di gatti è vietato a chiunque non sia espressamente incaricato da
un'Associazione per la protezione degli animali, dall'ASL , dai veterinari
liberi professionisti, dal Comune.
�
Parchi gatto
�
Il Comune può individuare aree verdi da
adibire all'ospitalità di gatti liberi. Tali aree, dette Parco gatti sono
affidate in gestione alle Associazioni. I Parchi gatto non devono essere ubicati
in prossimità di strade dove non è possibile installare rallentatori del
traffico in quanto costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente
impiegati per servizi di soccorso o pronto intervento.
Devono essere idoneamente recintati,
attrezzati con ricoveri per gli animali. Le spese per l'allestimento dei Parchi
gatto sono a cario dei Comuni.
I Parchi gatto devono essere mantenuti
puliti e curati.
�
D) Criteri per l'istituzione e la gestione
di ricoveri per gatti
�
I ricoveri per i gatti sia pubblici sia
privati devono avere i seguenti requisiti.
Ogni ricovero deve essere suddiviso in più
reparti tra cui ci devono essere obbligatoriamente:
a) zona di prima accoglienza ed osservazione
sanitaria;
b) zona degenze sanitarie;
c) zona cuccioli;
d) zona adulti;
e) zone separate tra loro per gatti affetti
da malattie trasmissibili.
I reparti di cui alle lettere c), d) ed e)
devono avere spazi sia al chiuso sia all'aperto.
Le zone all'aperto devono essere debitamente
recintate anche nella parte superiore e contenere alberi e/o attrezzature per
permettere ai gatti di espletare i comportamenti tipici della specie.
Tutte le zone al chiuso devono essere
riscaldate, sufficientemente areate e luminose ed arricchite di attrezzature per
l'espletamento dei comportamenti tipici della specie.
Ogni ricovero deve essere dotato di locale
sanitario, magazzino per il deposito e la preparazione degli alimenti; magazzino
per i materiali di pulizia e le attrezzature.
I gatti possono essere tenuti in gabbie solo
temporaneamente e per comprovate necessità ed al fine di tutelare il loro
benessere, in questo caso ogni singolo animale deve avere a disposizione uno
spazio di almeno 1 mq con un altezza di almeno 1 m.
�
E) Requisiti per allevamenti, pensioni
�
Gli impianti gestiti da privati o da Enti a
scopo di allevamento o pensione sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ai
sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria, rilasciata dal Sindaco,
previa istruttoria favorevole dei Servizi veterinari e di igiene pubblica della
ASL e sono soggetti a vigilanza veterinaria esercitata mediante sopralluoghi
almeno bimensili.
�
Il responsabile dell'impianto deve tenere
aggiornato un registro di carico e scarico da cui risultino la data di
introduzione o di nascita degli animali presenti, la generalità del proprietario
per gli animali in pensione, il codice di iscrizione all'anagrafe canina , la
scheda clinica dove sono riportate le vaccinazioni e anche gli eventuali
interventi sanitari, la data e le generalità del nuovo proprietario con il
numero di telefono e la specificazione della residenza del cane se diversa
dall'abitazione del proprietario in caso di vendita dell'animale o la data di
restituzione al proprietario per gli animali in pensione.
�
Gli impianti in cui si detengono cani devono
avere i seguenti requisiti:
a) superficie minima per cane 4 mq;
b) numero massimo di cani per box: 4 capi
adulti o una femmina con relativa cucciolata;
c) pavimento, pareti, infissi, attrezzature
facilmente lavabili e disinfettabili;
d) approvvigionamento idrico sufficiente;
e) canali di scolo e scarichi adeguati per
garantire il deflusso delle acque di lavaggio;
f) locale per interventi veterinari;
g) locale per deposito e preparazione
alimenti;
h) magazzino per deposito materiali per
pulizia e attrezzature;
i) Area all'aperto per il movimento libero
dei cani.
�
Ai cani deve essere garantita
quotidianamente la possibilità di movimento all'esterno dei box
�
.Gli impianti in cui si detengono gatti
devono avere i seguenti requisiti:
- pavimento, pareti, infissi, attrezzature
facilmente lavabili e disinfettabili;
- approvvigionamento idrico sufficiente;
- canali di scolo e scarichi adeguati per
garantire il deflusso delle acque di lavaggio;
- locale per interventi veterinari;
- locale per deposito e preparazione
alimenti;
- magazzino per deposito materiali per
pulizia e attrezzature;
- in caso di detenzione in gabbie i gatti
devono poter usufruire di almeno 1 mq con un altezza cm. 50 ciascuno ed al gatto
deve essere garantito quotidianamente la possibilità di movimento fuori dalla
gabbia.
�
Gli allevamenti di tipo amatoriale cioè con
una sola fattrice, sia di cani che di gatti, sono esonerati dai requisiti
sopraelencati, restano comunque soggetti a vigilanza veterinaria da parte
dell'ASL ed alla tenuta del registro di carico e scarico.
�
F) Requisiti per negozi
�
1. Gli animali nei negozi devono essere
stabulati in gabbie idonee alla specie, arricchite in modo da garantire un
minimo di soddisfacimento dei comportamenti etologici e con spazio sufficiente a
permettere all'animale di muoversi, assumere posizione idonea ad un corretto
riposo, stare eretti.
2. Le voliere per uccelli devono avere
dimensioni minime pari a cinque (5) volte l'apertura alare delle specie detenute
3. Ogni animale venduto, compresi quelli
appartenenti alla fauna esotica, dovrà essere accompagnato da certificazione
veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare. Tale certificato avrà
validità pari a 10 gg a partire dal giorno della cessione.
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Dev'essere garantita la possibilità
giornaliera di movimento fuori dalla gabbia Le gabbie contenenti animali
appartenenti a specie competitrici non possono essere affiancate e possibilmente
devono essere poste in locali diversi.
I locali dove sono collocate le gabbie
devono essere ben areati e illuminati anche in modo naturale.
Gli animali non possono venire in contatto
diretto con i clienti.
L'esposizione in vetrina non può essere
superiore a metà dell'orario di apertura. L'esercente affigge un apposito avviso
visibile dall'esterno in cui vengono indicati gli orari di esposizione.
Il titolare dell'esercizio deve tenere
aggiornato un registro di carico e scarico, vidimato dall'Asl dove dovranno
essere riportate tutte le movimentazioni degli animali quali: arrivo, per i cani
il numero di iscrizione all'anagrafe canina, vendita con i dati dell'acquirente,
la residenza dell'animale se diversa dall'abitazione del proprietario, morte,
destinazione finale.
I Veterinari pubblici compiono almeno un
controllo annuale su tutti gli esercizi commerciali che vendono animali.
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