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ORDINANZA 12 dicembre 2006
Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani.
(Gazzetta Ufficiale N. 10 del 13 Gennaio 2007)
IL
MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regolamento di polizia veterinaria
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da
compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche
dall'Italia;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali
d'affezione e prevenzione del randagismo, in particolare l'art. 1 che stabilisce
che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna
gli atti di crudeltà contro di essi e favorisce la corretta convivenza tra uomo
ed animale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, che
ratifica l'accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da
compagnia e pet-therapy;
Considerato che l'uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare
scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e può provocare
reazioni di aggressività da parte degli animali stessi, l'impiego di tali
strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi è perseguibile
ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189:
Visti gli episodi di aggressione alle persone da parte di cani;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare, in attesa dell'emanazione di una
disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della
salute pubblica;
Ordina:
Art. 1.
- Sono vietati:
a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;
b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di
cani appartenenti a incroci o razze di cui all'elenco allegato;
c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo
scopo di sviluppare l'aggressività;
d) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e
3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
e) gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o
finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare:
i) il taglio della coda;
ii) il taglio delle orecchie;
iii) la recisione delle corde vocali;
2. Il divieto di cui al punto 1 lettera e) non si applica agli interventi
curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria.
Art. 2.
- I proprietari e i detentori di cani,
analogamente a quanto previsto dall'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del
regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l'obbligo di:
a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o
in altro luogo aperto al pubblico;
b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e
sui pubblici mezzi di trasporto.
2. I proprietari e i detentori di cani di razza di cui all'elenco allegato
devono applicare sia il guinzaglio sia la museruola ai cani sia quando si
trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei
locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto 3. Gli obblighi di cui al
comma 1 del presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non
udenti, addestrati come cani guida.
Art. 3.
- Chiunque possegga o detenga cani di cui
all'art. 1, comma 1 lettera b) ha l'obbligo di vigilare con particolare
attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile
aggressione a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di
responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.
Art. 4.
- L'uso di collari elettrici o altri congegni
atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e
sofferenza e può provocare reazioni di aggressività da parte degli animali
stessi.
Pertanto l'impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque
li utilizzi è perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189.
Art. 5.
- Si definisce cane con aggressività non
controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere
l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento
aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.
2. I servizi veterinari tengono aggiornato un archivio dei cani morsicatori e
dei cani con aggressività non controllata rilevati, nonchè dei cani di cui
all'elenco allegato al fine di predisporre i necessari interventi di controllo
per la tutela della incolumità pubblica.
3. L'autorità sanitaria competente, in collaborazione con la Azienda sanitaria
locale stabilisce:
a) i criteri per la classificazione del rischio da cani di proprietà con
aggressività non controllata con i relativi parametri per la rilevazione;
b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature;
c) l'obbligo per i proprietari dei cani cui al comma 1 di stipulare una polizza
di assicurazione per la responsabilità civile per danni contro terzi causati dal
proprio cane;
d) ulteriori prescrizioni e misure atte a controllare o limitare il rischio di
morsicature.
4. È vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b) e di cui al comma 1 del presente articolo:
a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza
personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non
colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione
superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui
agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per
quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
e) ai minori di diciotto anni e agli interdetti o inabilitati per infermità.
5. Il proprietario o il detentore di un cane di cui all'art. 1, comma 1, lettera
b) e di cui al comma 1 del presente articolo che non è in grado di mantenere il
possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente
ordinanza deve interessare le autorità veterinarie competenti del territorio al
fine di ricercare con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di gestione
dell'animale stesso ivi compresa la valutazione ai sensi dell'art. 2, comma 6
legge 14 agosto 1991, n. 281.
6. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate,
di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco.
Art. 6.
- Le violazioni delle disposizioni della
presente ordinanza sono sanzionate dalle Amministrazioni competenti secondo i
parametri territoriali in vigore.
La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere dal giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 12 dicembre 2006
Il Ministro: Turco
Registrata alla Corte dei conti il 30
dicembre 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 365
Allegato
Elenco delle razze canine e di incroci di
razze a rischio di aggressività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b, della
presente ordinanza:
American Bulldog;
Cane da pastore di Charplanina;
Cane da pastore dell'Anatolia;
Cane da pastore dell'Asia centrale;
Cane da pastore del Caucaso;
Cane da Serra da Estreilla;
Dogo Argentino;
Fila brazileiro;
Perro da canapo majoero;
Perro da presa canario;
Perro da presa Mallorquin;
Pit bull;
Pit bull mastiff;
Pit bull terrier;
Rafeiro do alentejo;
Rottweiler;
Tosa inu.
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