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Legge 12 Ottobre 1993 n. 413
Norme sull'obiezione di coscienza
alla sperimentazione animale
La Camera dei Deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Diritto di obiezione di coscienza
1.
I cittadini che, per
obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero,
coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e
politici, si oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi, possono
dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la
sperimentazione animale.
Art. 2
Effetti della dichiarazione di obiezione di coscienza
1.
I medici, i ricercatori
e il personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed
infermieristici, nonché gli studenti universitari interessati, che abbiano
dichiarato la propria obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte
direttamente alle attività e agli interventi specificamente e necessariamente
diretti alla sperimentazione animale.
Art. 3
Modalità per l'esercizio del diritto
1.
L'obiezione di coscienza
è dichiarata all'atto della presentazione della domanda di assunzione o di
partecipazione a concorso.
2.
Gli studenti
universitari dichiarano la propria obiezione di coscienza al docente del corso,
nel cui ambito si possono svolgere attività o interventi di sperimentazione
animale, al momento dell'inizio dello stesso.
3.
La dichiarazione di
obiezione di coscienza può essere revocata in qualsiasi momento.
4.
In sede di prima
applicazione della presente legge, l'obiezione di coscienza è dichiarata
dall'interessato al responsabile della struttura presso la quale si svolgono
attività o interventi di sperimentazione animale, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge stessa.
5.
Tutte le strutture
pubbliche e private legittimate a svolgere sperimentazione animale hanno
l'obbligo di rendere noto a tutti i lavoratori e gli studenti il loro diritto ad
esercitare l'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. Le strutture
stesse hanno inoltre l'obbligo di predisporre un modulo per la dichiarazione di
obiezione di coscienza alla sperimentazione animale a norma della presente
legge.
Art. 4
Divieto di discriminazione
1.
Nessuno può subire
conseguenze sfavorevoli, per essersi rifiutato di praticare o di cooperare
all'esecuzione della sperimentazione animale.
2.
I soggetti che ai sensi
dell'articolo 1 dichiarino la propria obiezione di coscienza alla
sperimentazione animale hanno diritto, qualora siano lavoratori dipendenti
pubblici e privati, ad essere destinati, nell'ambito delle dotazioni organiche
esistenti, ad attività diverse da quelle che prevedono la sperimentazione
animale, conservando medesima qualifica e medesimo trattamento economico.
3.
Nelle
università gli organi competenti devono rendere facoltativa la
frequenza alle esercitazioni di laboratorio in cui è prevista la sperimentazione
animale. All'interno dei corsi sono attivate, entro l'inizio dell'anno
accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge,
modalità di insegnamento che non prevedano attività o interventi di
sperimentazione animale per il superamento dell'esame. Le segreterie di facoltà
assicurano la massima pubblicità del diritto all'obiezione di coscienza alla
sperimentazione animale. |