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DECRETO LEGISLATIVO
1 settembre 1998, n. 333
Attuazione della direttiva 93/119/CE
relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
Vista la direttiva 93/119/CE, del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla
protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento;
Vista la legge 2 agosto 1978, n. 439, recante norme per l'attuazione della
direttiva n. 74/577/CEE, relativa allo stordimento degli animali prima della
macellazione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 maggio 1998;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6
agosto 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della
sanità di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, per le politiche agricole, degli affari esteri, di grazia e
giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana il
seguente decreto legislativo:
Art. 1
1.
Il presente decreto si
applica al trasferimento, alla stabulazione, all'immobilizzazione, allo
stordimento, alla macellazione ed all'abbattimento degli animali allevati
detenuti per la produzione di carni, pelli, pellicce o altri prodotti, nonchè
all'abbattimento degli animali a fini di profilassi e lotta contro le malattie
infettive e diffusive.
2.
Ferme restando le
vigenti disposizioni contro il maltrattamento degli animali, il presente decreto
non si applica:
a) alle prove tecniche o scientifiche di metodi da utilizzare nelle attività di
cui al comma 1, eseguite sotto il controllo dell'autorità competente;
b) agli animali abbattuti in occasione di manifestazioni culturali o sportive;
c) alla selvaggina abbattuta conformemente all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, e successive modifiche.
Art. 2
1.
Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) macello: qualsiasi stabilimento o attrezzatura, comprese le attrezzature per
il trasferimento e la stabulazione degli animali, utilizzati per la macellazione
a fini commerciali degli animali di cui all'articolo 5, comma 1;
b) trasferimento: lo scarico di animali o il loro trasporto dalle piattaforme di
scarico, dai recinti o dalle stalle dei macelli, fino ai locali o ai luoghi di
macellazione;
c) stabulazione: la custodia di animali in stalle, recinti o spazi coperti,
nonchè aree aperte utilizzati nei macelli, allo scopo di prestare loro,
eventualmente, le cure necessarie (acqua, foraggio, riposo) prima della
macellazione;
d) immobilizzazione: qualsiasi sistema inteso a limitare i movimenti degli
animali per facilitare uno stordimento o abbattimento efficaci;
e) stordimento: qualsiasi procedimento che, praticato sugli animali, determina
rapidamente uno stato di incoscienza che si protrae fino a quando non intervenga
la morte;
f) abbattimento: qualsiasi procedimento che produca la morte dell'animale;
g) macellazione: l'uccisione dell'animale mediante dissanguamento;
h) autorità competente: il Ministero della sanità, il servizio veterinario della
regione o provincia autonoma, il veterinario ufficiale quale definito
all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 18 aprile 1994, n.
286, e successive modifiche; tuttavia per le macellazioni secondo determinati
riti religiosi, l'autorità competente in materia di applicazione e controllo
delle disposizioni particolari relative alla macellazione secondo i rispettivi
riti religiosi è l'autorità religiosa per conto della quale sono effettuate le
macellazioni; questa opera sotto la responsabilità del veterinario ufficiale per
le altre disposizioni contenute nel presente decreto.
2.
I titolari degli
stabilimenti di macellazione presso i quali si intende macellare secondo
determinati riti religiosi comunicano all'autorità sanitaria veterinaria
territorialmente competente, per il successivo inoltro al Ministero della
sanità, di essere in possesso dei requisiti prescritti.
Art. 3
1.
Le operazioni di
trasferimento, stabulazione, immobilizzazione, stordimento, macellazione e
abbattimento devono essere condotte in modo tale da risparmiare agli animali
eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili.
Art. 4
1.
La costruzione, gli
impianti e l'attrezzatura dei macelli, nonchè il loro funzionamento devono
essere tali da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze
evitabili.
Art. 5
1.
I solipedi, i ruminanti,
i suini, i conigli e i volatili da cortile, trasportati nei macelli ai fini
della macellazione, devono essere:
a) trasferiti e, se necessario, stabulati conformemente alle indicazioni di cui
all'allegato A;
b) immobilizzati conformemente alle indicazioni di cui all'allegato B;
c) storditi prima della macellazione o abbattuti istantaneamente
conformemente alle disposizioni di cui all'allegato C;
d) dissanguati conformemente alle indicazioni di cui all'allegato D.
2.
Le disposizioni di cui
al comma 1, lettera c), non si applicano alle macellazioni che avvengono secondo
i riti religiosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h).
3.
Gli stabilimenti che
beneficiano delle deroghe di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18
aprile 1996, n. 286, e successive modifiche, nonchè agli articoli 4 e 12 di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495, purchè
siano comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 3 possono
derogare:
a) alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), per i bovini;
b) alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), nonche' ai procedimenti di
stordimento ed abbattimento prescritti all'allegato C, per i volatili da
cortile, i conigli, i suini, gli ovini e i caprini.
Art. 6
1.
Gli strumenti, il
materiale per l'immobilizzazione, le attrezzature e gli impianti per lo
stordimento o l'abbattimento devono essere progettati, costruiti, conservati ed
utilizzati in modo da assicurare lo stordimento o l'abbattimento rapido ed
efficace, in conformità alle disposizioni del presente decreto; l'accertamento
della loro conformità ed idoneità ad assicurare tali esigenze specifiche è
effettuato dal veterinario ufficiale che ne controlla anche regolarmente il
buono stato.
2.
Nel luogo di
macellazione devono essere disponibili, per casi di emergenza, adeguati
strumenti e attrezzature di ricambio opportunamente conservati e sottoposti a
regolare controllo da parte del veterinario ufficiale.
Art. 7
1.
Le operazioni di
trasferimento, stabulazione, immobilizzazione, stordimento, macellazione o
abbattimento di animali possono essere effettuate solo da persone in possesso
della preparazione teorica e pratica necessaria a svolgere tali attività in modo
umanitario ed efficace.
2.
L'autorità competente si
accerta dell'idoneità, delle capacità e conoscenze professionali delle persone
incaricate della macellazione.
Art. 8
1.
L'ispezione e la
sorveglianza dei macelli per accertare il rispetto delle disposizioni del
presente decreto sono effettuati dall'autorità competente in qualsiasi momento
anche in occasione di ispezioni rivolte ad altri fini.
Art. 9
1.
Le disposizioni fissate
nelle lettere b), c) e d) dell'articolo 5 comma 1, si applicano anche nei casi
in cui gli animali, ivi indicati, vengono macellati in luogo diverso dal
macello.
2.
In deroga a quanto
previsto al comma 1, nei casi di macellazione a domicilio da parte di privati di
volatili da cortile, conigli, suini, ovini e caprini per consumo familiare, le
prescrizioni fissate nelle lettere b), c) e d) dell'articolo 5 comma 1, non si
applicano, purchè siano rispettate le disposizioni di cui all'articolo 3 e gli
animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina siano stati storditi in
precedenza.
Art. 10
1.
La macellazione e
l'abbattimento, a fini di profilassi, degli animali di cui all'articolo 5 comma
1, devono avvenire in conformità delle disposizioni di cui all'allegato E.
2.
Gli animali da pelliccia
devono essere abbattuti, in conformità delle disposizioni di cui all'allegato F.
3.
I pulcini di un giorno,
come definiti all'articolo 2 comma 2 lettera c) del decreto del Presidente della
Repubblica 3 marzo 1993 n. 587 e gli embrioni in eccedenza negli incubatoi, da
eliminare, sono abbattuti il più rapidamente possibile, in conformità delle
disposizioni di cui all'allegato G.
Art. 11
1.
Le disposizioni previste
agli articoli 9 e 10 non si applicano agli animali che devono essere abbattuti
immediatamente per motivi d'emergenza.
Art. 12
1.
Gli animali feriti o
malati devono essere macellati o abbattuti sul posto; il veterinario ufficiale
può, tuttavia, autorizzare il loro trasporto per la macellazione o
l'abbattimento purchè ciò non comporti ulteriori sofferenze.
Art. 13
1.
Le autorità competenti
assicurano la necessaria collaborazione ed assistenza agli esperti della
Commissione europea incaricati di effettuare controlli per verificare
l'applicazione delle norme previste nel presente decreto.
Art. 14
1.
Il certificato sanitario
che accompagna le carni provenienti da un paese terzo deve essere completato
dall'attestazione che le carni stesse sono state ottenute dagli animali di cui
all'articolo 5, macellati nel rispetto di condizioni almeno equivalenti a quelle
previste nel presente decreto.
Art. 15
1.
Salvo che il fatto
costituisca reato, l'inosservanza delle prescrizioni indicate all'articolo 5,
comma 1, all'articolo 6, all'articolo 7, comma 1, nonchè agli articoli 9 e 10 è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire
tre milioni.
2.
La ripetuta inosservanza
delle prescrizioni indicate al comma 1, è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni.
3.
Le regioni che hanno
stabilito sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della legge 24 novembre
1981, n. 689, in base alla delega contenuta all'articolo 5 della legge 14
ottobre 1985, n. 623, per i casi di inosservanza alle prescrizioni poste a
tutela degli animali destinati all'abbattimento, adeguano i contenuti delle
leggi regionali disciplinanti la materia ai principi del presente decreto,
nonchè ai limiti minimo e massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie
comminate ai commi 1 e 2.
Art. 16
1.
E' abrogata la legge 2
agosto 1978, n. 439. |