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DECRETO LEGISLATIVO
20 ottobre 1998, n. 388
Attuazione della direttiva 95/29/CE
in materia di protezione degli animali durante il trasporto
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione:
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
Vista la direttiva 95/29/CE del Consiglio del 29 giugno 1995,
che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali
durante il trasporto;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 luglio 1998;
Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei
deputati
e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
16 ottobre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della
sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 532, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il presente decreto non si applica:
a) ai trasporti privi di qualsiasi carattere commerciale e ad ogni singolo
animale accompagnato da una persona fisica che ne ha la responsabilità durante
il trasporto;
b) ai trasporti di animali domestici da compagnia che accompagnano il loro
padrone nel corso di un viaggio privato;
c) fatte salve le disposizioni nazionali applicabili in materia, ai trasporti di
animali effettuati:
1) su una distanza massima di 50 chilometri a partire dall'inizio del trasporto
degli animali fino al luogo di destinazione;
2) dagli allevatori con veicoli agricoli o mezzi di trasporto di loro proprietà
nel caso in cui le circostanze geografiche impongano una transumanza stagionale
senza scopo lucrativo per alcuni tipi di animali.";
b)
all'articolo 2, il comma 2 è così modificato:
1) alla
lettera e) le parole:
"stabulati per almeno dieci ore" sono sostituite dalle seguenti: "stabulati per
ventiquattro ore";
2) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
"h) 'periodo di riposo': un periodo continuo nel corso del viaggio, durante il
quale gli animali non sono spostati con un mezzo di trasporto;
i) 'trasportatore': qualsiasi persona fisica o giuridica che, per fini
commerciali e a scopo di lucro trasporta animali per conto proprio o per conto
terzi nonché chi mette a tal fine un mezzo di trasporto a disposizione di
terzi.";
c)
all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
"a-bis) lo spazio, inteso come densità di
carico, per gli animali sia almeno conforme ai dati fissati nel capitolo VI
dell'allegato in ordine agli animali e ai mezzi di trasporto menzionati in tale
capitolo; le durate del trasporto e del periodo di riposo nonché gli intervalli
di alimentazione e abbeveraggio per taluni tipi di animali siano conformi alle
norme stabilite nel capitolo VII dell'allegato, in relazione agli animali
menzionati in tale capitolo, fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE)
3820/85";
d)
l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
Art. 5
1. Ogni trasportatore deve:
a.
essere iscritto in apposito registro presso
l'azienda sanitaria locale territorialmente competente in ragione della sua
residenza o sede legale; nel registro sono annotati tutti gli elementi atti a
consentire la sua rapida individuazione da parte dell'autorità di controllo per
il caso di inosservanza alle prescrizioni di cui al presente decreto;
b.
essere in possesso:
1) se stabilito nel territorio nazionale, di una autorizzazione valida per tutti
i trasporti di animali vertebrati effettuati su uno dei territori elencati
nell'allegato I al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, rilasciata dalla
azienda sanitaria locale di cui alla lettera a). Il suddetto trasportatore deve
avvalersi, in caso di affidamento del trasporto di animali vivi ad altri, di
soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 2;
2) se stabilito in un Paese terzo, di un'autorizzazione rilasciata dall'autorità
competente di uno Stato membro, previa sottoscrizione di impegno a rispettare le
prescrizioni della normativa veterinaria comunitaria. In tale impegno deve
essere precisato, in particolare, che il trasportatore ha adottato tutte le
misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni del presente decreto fino al
luogo di destinazione, che, ove si trovi in Paesi terzi, è quello definito dalla
relativa legislazione comunitaria e deve essere altresì precisato che la persona
alla quale viene affidato il trasporto sia in possesso dei requisiti di cui al
comma 2;
c.
non trasportare, né fare trasportare, animali in
condizioni tali da poterli esporre a lesioni o a sofferenze inutili;
d.
utilizzare mezzi di trasporto tali da garantire il
rispetto delle prescrizioni comunitarie, in particolare delle prescrizioni
previste dall'allegato, in materia di benessere durante il trasporto.
2. La persona alla quale viene affidato il trasporto, fatto salvo quanto
previsto dal capitolo I, sezione A, punto 6, lettera b), dell'allegato, deve
possedere una formazione specifica acquisita presso l'impresa o presso un
organismo di formazione o avere un'esperienza pratica equivalente per procedere
alla manipolazione e al trasporto di animali vertebrati nonché per prestare, se
necessario, l'assistenza appropriata agli animali trasportati, comunque
attestata dall'azienda sanitaria locale che ha concesso l'autorizzazione al
trasportatore.
3. In caso di trasporto, il trasportatore deve:
a) stabilire, per gli animali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
destinati agli scambi o all'esportazione, nel caso in cui la durata del viaggio
sia superiore a otto ore, un ruolino di marcia conforme al modello di cui al
capitolo VIII dell'allegato, che deve accompagnare il certificato sanitario
durante il viaggio e nel quale siano precisati i punti di sosta e di eventuale
trasferimento; un solo ruolino di marcia deve essere compilato per coprire tutta
la durata del viaggio;
b) presentare il ruolino di marcia di cui alla lettera a) al veterinario
ufficiale competente per la redazione del certificato sanitario; il numero o i
numeri dei certificati devono essere indicati nel ruolino di marcia su cui è
apposta la stampigliatura e la firma del veterinario ufficiale del luogo di
partenza; questi notifica l'esistenza del ruolino di marcia mediante il sistema
ANIMO;
c) accertarsi che:
1) l'originale del ruolino di marcia di cui alla lettera a) sia:
a) compilato e completato, nel momento opportuno, solo dalle persone a ciò
legittimate;
b) unito al certificato sanitario che accompagna il trasporto durante tutta la
durata del viaggio;
2) il personale incaricato del trasporto:
a) menzioni sul ruolino di marcia l'ora e il luogo in cui gli animali sono stati
alimentati e abbeverati durante il trasporto;
b) faccia vistare, dal veterinario del posto di ispezione frontaliera o del
punto di uscita designato da uno Stato membro, il ruolino di marcia, in caso di
esportazione e quando il periodo di trasporto nel territorio comunitario è
superiore a otto ore; il veterinario appone il visto previo controllo della
stampigliatura e della firma e dopo aver controllato gli animali stabilendo che
possono continuare il viaggio. Le spese sostenute per il controllo veterinario
sono a carico dell'operatore che effettua l'esportazione secondo tariffe
stabilite dall'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407;
c) invii, al rientro, il ruolino di marcia all'autorità competente del luogo di
origine del trasporto degli animali;
d) conservare una copia del ruolino di marcia per un periodo di almeno due anni,
da presentare, su richiesta, all'autorità competente per eventuali verifiche;
e) fornire, a seconda delle specie di animali trasportate e quando la distanza
implichi il rispetto delle disposizioni di cui al punto 4 del capitolo VII
dell'allegato, la prova che sono state prese le misure per soddisfare le
necessità di abbeverare e di alimentare gli animali trasportati durante il
viaggio anche in caso di modifica del ruolino di marcia o di interruzione del
viaggio per motivi indipendenti dalla sua volontà;
f) accertarsi che gli animali siano avviati senza indugio al loro luogo di
destinazione;
g) accertarsi, fatta salva l'osservanza delle disposizioni di cui al capitolo
III dell'allegato, che gli animali di specie non previste dal capitolo VII
dell'allegato siano abbeverati ed alimentati in modo adeguato ad opportuni
intervalli durante il trasporto.
4. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera c), punto 2), si applicano anche
nel caso di esportazioni effettuate mediante trasporto marittimo e quando la
durata del viaggio supera le otto ore.
5. Le autorità competenti di cui all'articolo 3, comma 1, provvedono affinché:
a) i punti di sosta stabiliti dal trasportatore ai sensi del comma 3, lettera
a), soddisfino i criteri comunitari fissati con regolamento (CE) 1255/97 e siano
sottoposti a periodici controlli;
b) gli animali pervenuti presso i punti di sosta siano controllati e ritenuti
idonei a proseguire il viaggio.
6. Le spese relative all'osservanza dei requisiti in materia di alimentazione,
abbeveraggio e riposo degli animali sono a carico del trasportatore.";
e) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
Art. 8
1.
Le autorità competenti di cui all'articolo 3, comma
1, verificano, nel rispetto dei principi e delle norme di controllo di cui al
decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, l'osservanza
delle prescrizioni di cui al presente decreto, senza discriminazioni,
controllando:
a) i mezzi di trasporto e gli animali durante il trasporto stradale;
b) i mezzi di trasporto e gli animali al momento del loro arrivo ai luoghi di
destinazione;
c) i mezzi di trasporto e gli animali nei mercati, nei luoghi di partenza nonché
nei punti di sosta e di trasferimento;
d) le indicazioni riportate nei documenti d'accompagnamento.
2.
I controlli di cui al comma 1 devono essere
effettuati su un campione rappresentativo di animali trasportati sul territorio
nazionale nel corso di ciascun anno e possono essere contestuali a quelli
effettuati per altri scopi.
3.
Le autorità di cui al comma 1 trasmettono al
Ministero della sanità, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione che
riporta il numero di controlli effettuati nel corso dell'anno precedente, in
relazione a ciascuna delle tipologie di controllo previste al comma 1, compresi
gli elementi relativi alle infrazioni constatate e le azioni ad esse
conseguenti; il Ministero della sanità trasmette alla Commissione europea una
relazione redatta sulla base di tali dati.
4.
Fermi restando i controlli di cui al comma 1, le
autorità di cui al comma 1 possono effettuare, durante il trasporto degli
animali, ulteriori controlli sugli animali qualora dispongano di informazioni
che consentano di presumere un'infrazione.";
f) all'articolo 9, comma 3, dopo la parola: "nonché" sono inserite le seguenti:
", mediante il sistema ANIMO, e secondo modalità, incluse quelle finanziarie, da
determinarsi in sede comunitaria.";
g) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
Art. 10
1.
Le autorità competenti assicurano l'assistenza
necessaria e ogni collaborazione agli esperti veterinari incaricati dalla
Commissione europea di effettuare controlli sul posto al fine di verificare
l'osservanza delle disposizioni previste dal presente decreto.";
h)
all'articolo 11:
1) il
comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L'importazione, il transito e il trasporto attraverso il territorio
comunitario di animali vivi in provenienza da Paesi terzi, ai sensi del presente
decreto, sono autorizzati soltanto se il trasportatore:
a) s'impegna per iscritto a rispettare le prescrizioni del presente decreto, in
particolare quelle di cui all'articolo 5, ed ha adottato le disposizioni
necessarie per conformarvisi;
b) presenta il ruolino di cui all'articolo 5.";
2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Il veterinario ufficiale del posto di ispezione frontaliera, all'atto
del controllo del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, deve verificare
il rispetto delle condizioni di benessere degli animali; ove accerti
l'inosservanza delle prescrizioni concernenti l'abbeveraggio e l'alimentazione
degli animali, adotta, a spese dell'interessato, le misure previste all'articolo
9.
2-ter. Il certificato o i documenti previsti all'articolo 4, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, sono completati secondo le
modalità stabilite in sede comunitaria; in attesa della adozione delle relative
modalità, si applicano le norme nazionali in materia, nel rispetto delle
disposizioni generali del Trattato.";
i)
all'articolo 14, comma 1, le parole: "chi viola" sono sostituite dalle seguenti:
"il trasportatore che viola";
l)
dopo l'articolo 14 è
aggiunto il seguente
Art. 14-bis
1.
Fermo restando quanto previsto all'articolo 14,
l'azienda sanitaria locale competente sospende l'autorizzazione di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera b), in caso di infrazioni ripetute al presente
decreto o la ritira, in caso di infrazioni che comportino una grave sofferenza
per gli animali.
2.
Qualora le autorità competenti di cui all'articolo
3, comma 1, constatino il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente
decreto, informano l'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato
l'autorizzazione; quest'ultima adotta tutte le misure opportune e, segnatamente,
quelle previste al comma 1, comunicando all'autorità competente che ha rilevato
l'infrazione e alla Commissione europea la decisione adottata e le relative
motivazioni.
3.
Al fine di assicurare il rispetto delle
disposizioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni previste
dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, in materia di reciproca
assistenza.
4.
In caso di constatazione di infrazioni gravi o
ripetute, all'esito negativo della procedura di cui al comma 3, il Ministero
della sanità, sentita la Commissione europea, può vietare temporaneamente al
trasportatore che ha commesso tali infrazioni di trasportare animali sul
territorio nazionale.
5.
Le autorità che procedono all'accertamento di
infrazioni al presente decreto, trasmettono all'azienda sanitaria locale di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera b), tutti gli elementi ad esse relativi ai fini
dell'applicazione del comma 1.";
m)
all'allegato sono
apportate le modificazioni indicate nell'allegato I.
Art. 2
1. I rinvii a provvedimenti attuativi
di direttive comunitarie contenuti negli articoli da 1 al 13 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, si intendono riferiti ai provvedimenti
elencati qui di seguito a fianco delle direttive corrispondenti:
a) direttiva 89/608/CEE, decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27;
b) direttiva 91/496/CEE, decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;
c) direttiva 89/662/CEE, decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;
d) direttiva 90/425/CEE, decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;
e) direttiva 90/675/CEE, decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;
f) direttiva 91/628/CEE, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 ottobre 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bindi, Ministro della sanità
Dini, Ministro degli affari esteri
Flick, Ministro di grazia e giustizia
Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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