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Art. 727 Codice penale (1930)
Maltrattamento di animali
Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li
sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le
loro caratteristiche, ovvero li adopera in giochi, spettacoli o lavori
insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche
etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o
abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è
punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso con mezzi
particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico del commercio del
trasporto dell'allevamento della mattazione o di uno spettacolo di animali o se
causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la
pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del
maltrattamento salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione
dall'esercizio dell'attività di commercio di trasporto di allevamento di
mattazione o di spettacolo.
Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che
comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da lire due
milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre
mesi della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di
morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attività
svolta.
Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in
relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà
e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di
trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi.
Articolo così sostituito dalla l. 22/11/1993, n. 473.
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