|
LEGGE 20 luglio 2004, n.189
Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali,
nonché di impiego degli stessi in combattimenti
clandestini o competizioni non autorizzate.
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga a seguente legge:
Art. 1
(Modifiche al codice penale)
1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:
"TITOLO IX-BIS - DEI
DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER
GLI ANIMALI
Art. 544-bis. - (Uccisione
di animali)
Chiunque, per crudeltà
o senza necessità, cagiona la morte di un animale è
punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Art. 544-ter. - (Maltrattamento
di animali)
Chiunque, per crudeltà
o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale
ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori
insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con la reclusione
da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze
stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno
alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui
al primo comma deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quater. - (Spettacoli o
manifestazioni vietati)
Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chiunque organizza o promuove
spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è
punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000
a. 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti
di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse
clandestine o al fine di trarne profitto per sè od
altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quinquies. - (Divieto di
combattimenti tra animali)
Chiunque promuove, organizza o dirige
combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in
pericolo l'integrità fisica è punito con la
reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono compiute in concorso
con minorenni o da persone armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzando
videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo
contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei
combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali
li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro
partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione
da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si
applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei
combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso
nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle
competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due
anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Art. 544-sexies. - (Confisca e
pene accessorie)
Nel caso di condanna, o di applicazione
della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e
544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga
a persona estranea al reato.
È altresì
disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività
di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di
condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti
di chi svolge le predette attività. In caso di
recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle
attività medesime".
2. All'art. 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "è punito" sono
inserite le seguenti: ", salvo che il fatto costituisca più
grave reato".
3. L'art. 727 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art.
727. - (Abbandono di animali)
Chiunque abbandona animali domestici o che
abbiano acquisito abitudini della cattività è punito
con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili
con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il titolo IX del libro II del codice penale reca: «Dei delitti contro la
moralità pubblica e il buon costume».
- Si riporta il testo dell'art. 638 del codice penale, come modificato dalla
legge qui pubblicata:
«Art. 638 (Uccisione o danneggiamento di animali
altrui)
Chiunque senza
necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che
appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca
più grave reato a querela della persona offesa, con
la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila.
La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio,
se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame
raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non
raccolti in mandria.
Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui
posseduti e nel momento in cui gli recano danno».
Art. 2.
(Divieto di utilizzo a fini commerciali
di pelli e pellicce)
- E' vietato utilizzare cani (Canis
familiaris) e gatti (Felis
catus) per la produzione o il
confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di
pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle
pellicce dei medesimi, nonchè commercializzare o
introdurre le stesse nel territorio nazionale.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da
tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del
materiale di cui al comma 1.
Art. 3.
(Modifica alle disposizioni di
coordinamento e transitorie del codice penale)
- Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni
di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di
animali). – Le disposizioni del titolo IX-bis del
libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi
speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di
macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di
attività circense, di giardini zoologici,
nonchè dalle altre leggi speciali in materia di
animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro
II del codice penale non si applicano altresì alle
manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.
Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali
sequestrati o confiscati). - Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o
di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta
individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il
Ministro dell'interno":
2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento
e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 4.
(Norme di coordinamento)
- All'articolo 4 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: "ai sensi dell'art. 727 del codice
penale"
sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da tre mesi ad un anno o con
la multa da 3.000 a 15.000 euro".
2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è abrogato.
3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è abrogato;
b) all'articolo 2, lettera a), le parole: "dell'art. 491 del codice penale" sono
sostituite dalle seguenti: "del titolo IX-bis del
libro II del codice penale e dell'art. 727 del medesimo codice";
c) all'articolo 8, le parole: "dell'art. 491" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'art. 727".
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
116, (Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli
animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici), come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 4. - 1. Gli esperimenti di cui all'art. 3
possono essere eseguiti soltanto quando, per ottenere il risultato ricercato,
non sia possibile utilizzare altro metodo scientificamente valido,
ragionevolmente e praticamente applicabile, che non implichi l'impiego di
animali.
2. Quando non sia possibile ai sensi del comma 1 evitare un esperimento, si deve
documentare all'autorità sanitaria competente la
necessità del ricorso ad una specie determinata e al
tipo di esperimento; tra più esperimenti debbono
preferirsi:
1) quelli che richiedono il minor numero di animali;
2) quelli che implicano l'impiego di animali con il più
basso sviluppo neurologico;
3) quelli che causano meno dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli;
4) quelli che offrono maggiori probabilità di
risultati soddisfacenti.
3. Tutti gli esperimenti devono essere effettuati sotto anestesia generale o
locale.
4. Un animale non può essere utilizzato
più di una volta in esperimenti che comportano forti
dolori, angoscia o sofferenze equivalenti.
5. Gli esperimenti devono essere eseguiti, direttamente o sotto la loro diretta
responsabilità, da laureati in medicina e chirurgia,
medicina veterinaria, biologia, scienze naturali o da persone munite di altro
titolo riconosciuto idoneo ed equivalente con decreto del Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica.
6. Le persone che effettuano esperimenti o quelle persone che si occupano
direttamente o con compiti di controllo di animali utilizzati in esperimenti
devono avere un'istruzione e una formazione adeguata.
7. La persona che esegue l'esperimento o ne ha la supervisione deve inoltre
avere una formazione scientifica attinente alle attività
sperimentali di sua competenza ed essere in grado di manipolare e curare gli
animali di laboratorio, deve inoltre aver dimostrato all'autorità
competente di aver raggiunto un sufficiente livello di
formazione in proposito.
8. Le violazioni di cui al comma 3, sono punite con la reclusione da tre mesi ad
un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro, oltre che con la sanzione
amministrativa da lire 10 milioni a lire 100 milioni; in caso di violazione
continuata o di recidiva, la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo e,
indipendentemente dal procedimento penale, il responsabile viene sospeso per un
massimo di cinque anni da ogni autorizzazione ad effettuare esperimenti su
animali.
9. Per le violazioni al comma 4, si applica la sanzione amministrativa,
pecuniaria di cui al comma 8 diminuita di un terzo.
10. Le violazioni ai commi 5, 6 e 7 sono punite, salvo che il fatto costituisca
reato, con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a lire 40
milioni».
Si riporta il
testo dell'art. 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, (Legge quadro in materia
di animali di affezione e prevenzione del randagismo), come modificato dalla
legge qui pubblicata:
«Art. 5 (Sanzioni). - 1. Chiunque abbandona cani,
gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a
lire un milione.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1
dell'art. 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
di lire centocinquantamila.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'art. 3,
omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di lire centomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in
violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
5. (Comma abrogato).
6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e
4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto
dall'art. 8.».
Si riporta il testo degli articoli 2 e 8 della legge 12 giugno 1913, n. 611
(Provvedimenti per la protezione
degli animali), come modificati dalla legge qui pubblicata:
«Art.
2. - Possono conseguire la personalità giuridica le
Società protettrici degli animali che si prefiggono
tutti od alcuno degli scopi seguenti o scopi affini:
a) promuovere, anche a mezzo di agenti propri, la più
efficace applicazione del titolo IX-bis del libro II
del codice penale e dell'art. 727 del medesimo codice e delle disposizioni
stabilite nella presente o in altre leggi o regolamenti dello Stato o dei
comuni, riflettenti la protezione degli animali;
b) frenare i mali trattamenti e le eccessive fatiche, a cui possono essere
assoggettati gli animali, istruendo i conducenti ed i guardiani nella loro arte,
e ammaestrandoli a proporzionare le fatiche alle forze degli animali e a trame
il miglior risultato utile, senza che ne siano debilitati o vessati;
c) educare le popolazioni a non incrudelire verso gli animali, sia col mezzo di
pubbliche e popolari conferenze, sia distribuendo opuscoli o stampati, sia
concedendo premi agli insegnanti che diano nella scuola speciali istruzioni
sulla necessità di proteggere gli animali.».
«Art. 8. - Metà delle
ammende a cui siano condannati i contravventori alle disposizioni della presente
legge e dell'art. 727 del codice penale, in seguito a denuncia delle guardie
delle Società protettrici degli animali, sono
devolute alle Società stesse.».
Art. 5.
(Attività
formative)
- Lo Stato e le regioni possono promuovere di
intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei
programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai
fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia
comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove
pratiche.
Art. 6.
(Vigilanza)
1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con
decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole
e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le
modalità di coordinamento dell'attività della
Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza,
del Corpo forestale dello Stato e dei. Corpi di polizia municipale e
provinciale.
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative
alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di
affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi
di nomina, ai sensi degli art. 55 e 57 del codice di procedura penale, alle
guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile
riconosciute.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per lo Stato e gli enti locali.
Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo degli art. 55 e 57 del codice di procedura penale:
«Art. 55 (Funzioni della polizia giudiziaria). - 1.
La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei
reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli
autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e
raccogliere quant'altro possa servire per
l'applicazione della legge penale.
2. Svolge ogni indagine e attività disposta o
delegata dall'autorità giudiziaria.
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli
agenti di polizia giudiziaria».
«Art. 57. (Ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria).
1. Salve le
disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:
a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri
appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione
della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della
guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato
nonchè gli altri appartenenti alle predette forze di
Polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale
qualità;
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato
ovvero un comando dell'Arma dei carabinieri o della guardia di finanza.
2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale
qualità;
b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie
forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie
delle province e dei comuni quando sono in servizio;
3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive
attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le
funzioni previste dall'art. 55.».
Art. 7.
(Diritti e facoltà
degli enti e delle associazioni)
1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e
gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e
transitorie del codice penale perseguono finalità di
tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 91 del codice di procedura penale:
«Art. 91 (Diritti e facoltà
degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato).
- 1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente
alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza
di legge, finalità di tutela degli interessi lesi
dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti
e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal
reato».
- Per il testo dell'art. 19-quater delle disposizioni di coordinamento e
transitorie del codice penale vedi art. 3 della presente legge.
Art. 8.
(Destinazione delle sanzioni
pecuniarie)
1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste
dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate allo stato di previsione del Ministero
della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'art.
19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.
2. Con il decreto di cui all'art. 19-quater delle disposizioni di coordinamento
e transitorie del codice penale, sono determinati i criteri di ripartizione
delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di
animali affidati ad ogni ente o associazione.
3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il
programma degli interventi per l'attuazione della presente legge e per la
ripartizione delle somme di cui al comma 1.
Nota all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 19-quater delle disposizioni di coordinamento e
transitorie del codice penale vedi note art. 3 della presente legge.
Art. 9.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Roma, 20 luglio 2004 |