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LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157
NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA
SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO
Articolo 1
Fauna selvatica
1. La
fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata
nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.
2.
L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con
l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo
alle produzioni agricole.
3. Le
regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione
ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla
presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle
competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province
attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f),
della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Le
direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della
Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991,
con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici,
sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla
presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di
Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e
della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5
agosto 1981, n. 503.
5. Le
regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE,
85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione
dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui
all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione,
conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse
limitrofi, provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione dei
biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie
di cui all'elenco allegato alla citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito
dalle citate direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE. In caso di inerzia delle regioni
e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo
sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il
Ministro dell'ambiente.
6. Le regioni e
le province autonome trasmettono annualmente al Ministro dell'agricoltura e
delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai
sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.
7. Ai sensi
dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il Ministro per il
coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, verifica, con
la collaborazione delle regioni e delle province autonome e sentiti il Comitato
tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e l'Istituto
nazionale per la fauna selvatica, lo stato di conformità della presente legge e
delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle
istituzioni delle Comunità europee volti alla conservazione della fauna
selvatica.
Articolo 2
Oggetto della tutela
1. Fanno parte
della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di
mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o
temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono
particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti
specie:
a) mammiferi:
lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus), orso (Ursus
arctos), martora (Martes martes), puzzola (Mustela putorius),
lontra (Lutra lutra), gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lynx
lynx), foca monaca (Monachus monachus), tutte le specie di cetacei (Cetacea),
cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus), camoscio d'Abruzzo (Rupicapra
pyrenaica);
b) uccelli:
marangone minore (Phalacrocorax pigmeus), marangone dal ciuffo (Phalacrocorax
aristotelis), tutte le specie di pellicani (Pelecanidae), tarabuso (Botaurus
stellaris), tutte le specie di cicogne (Ciconiidae), spatola (Platalea
leucorodia), mignattaio (Plegadis falcinellus), fenicottero (Phoenicopterus
ruber), cigno reale (Cygnus olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus),
volpoca (Tadorna tadorna), fistione turco (Netta rufina), gobbo
rugginoso (Oxyura leucocephala), tutte le specie di rapaci diurni (Accipitriformes
e falconiformes), pollo sultano (Porphyrio porphyrio), otarda (Otis
tarda), gallina prataiola (Tetrax tetrax), gru (Grus grus),
piviere tortolino (Eudromias morinellus), avocetta (Recurvirostra
avosetta), cavaliere d'Italia, (Himantopus himantopus), occhione (Burhinus
oedicnemus), pernice di mare (Glareola pratincola), gabbiano corso (Larus
audouinii), gabbiano corallino (Larus melanocephalus), gabbiano roseo
(Larus genei), sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), sterna
maggiore (Sterna caspia), tutte le specie di rapaci notturni (Strigiformes),
ghiandaia marina (Coracias garrulus), tutte le specie di picchi (Picidae),
gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax);
c) tutte le altre
specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di
estinzione.
2. Le norme della
presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente
detti, alle arvicole.
3. Il controllo
del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della
sicurezza aerea, è affidato al Ministro dei trasporti.
Articolo 3
Divieto di uccellagione
1. È vietata in
tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli
e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
Articolo 4
Cattura temporanea e inanellamento
1. Le regioni, su
parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare
esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio
nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di
studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed
uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
2. L'attività di
cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è
organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto
nazionale per la fauna selvatica; tale attività funge da schema nazionale di
inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING).
L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di
specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto
nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere è subordinata
alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso
Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.
3. L'attività di
cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere
svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le
province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo
dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica. L'autorizzazione alla gestione
di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per
la fauna selvatica, il quale svolge altresì compiti di controllo e di
certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il
periodo di attività.
4. La cattura per
la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle
seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; storno;
merlo; passero; passera mattugia; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari
appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed
immediatamente liberati.
5. È fatto
obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne
notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui
territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto
Istituto.
6. Le regioni
emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla
successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.
Articolo 5
Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi
1. Le regioni, su
parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per
regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati
appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami.
2. Le regioni
emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di
richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma
4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi
dell'articolo 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di
dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità.
Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo
con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero
massimo complessivo di dieci unità.
3. Le regioni
emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province
rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria
1989-1990.
4.
L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano
in possesso nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibile
capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli ultra sessantenni nel
rispetto delle priorità definite dalle norme regionali.
5. Non sono
considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5,
gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti
di cui all'articolo 14, comma 12.
6. L'accesso con
armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito
unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo
12, comma 5, lettera b). Oltre al titolare; possono accedere all'appostamento
fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo.
7. È vietato
l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile,
numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in
materia.
8. La
sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente
competente del richiamo morto da sostituire.
9. È vietata la
vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività
venatoria.
Articolo 6
Tassidermia
1. Le regioni,
sulla base di apposito regolamento, disciplinano l'attività di tassidermia ed
imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e
trofei.
2. I
tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorità competente le richieste
di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili
ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi
diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie
in questione.
3. L'inadempienza
alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione a
svolgere l'attività di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi
detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari
cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio.
4. Le regioni
provvedono ad emanare, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un regolamento atto a disciplinare l'attività di tassidermia ed
imbalsamazione di cui al comma 1.
Articolo 7
Istituto nazionale per la fauna selvatica
1. L'Istituto
nazionale di biologia della selvaggina di cui all'articolo 35 della legge 27
dicembre 1977, n. 968 (6), dalla data di entrata in vigore della presente legge
assume la denominazione di Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ed
opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato,
le regioni e le province.
2. L'Istituto
nazionale per la fauna selvatica, con sede centrale in Ozzano dell'Emilia
(Bologna), è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con le regioni,
definisce nelle norme regolamentari dell'Istituto nazionale per la fauna
selvatica l'istituzione di unità operative tecniche consultive decentrate che
forniscono alle regioni supporto per la predisposizione dei piani regionali.
3. L'Istituto
nazionale per la fauna selvatica ha il compito di censire il patrimonio
ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione
ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di
intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli
ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di
effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico
sull'intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed
in particolare con quelli dei Paesi della Comunità economica europea aventi
analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri
organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi
faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i
pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province
autonome.
4. Presso
l'Istituto nazionale per la fauna selvatica sono istituiti una scuola di
specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della
fauna selvatica e corsi di preparazione professionale per la gestione della
fauna selvatica per tecnici diplomati. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge una commissione istituita con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, composta da un rappresentante del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministro
dell'ambiente, da un rappresentante del Ministro della sanità e dal direttore
generale dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina in carica alla
data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare lo statuto
e la pianta organica dell'Istituto ai nuovi compiti previsti dal presente
articolo e li sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri, che li approva
con proprio decreto.
5. Per
l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Istituto nazionale per la fauna
selvatica provvede direttamente alle attività di cui all'articolo 4.
6. L'Istituto
nazionale per la fauna selvatica è rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi aventi l'autorità giudiziaria,
i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
Articolo 8
Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale
1. Presso il
Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito il Comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) composto da tre rappresentanti nominati
dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da tre rappresentanti nominati
dal Ministro dell'ambiente, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da tre rappresentanti delle province nominati
dall'Unione delle province d'Italia, dal direttore dell'Istituto nazionale per
la fauna selvatica, da un rappresentante per ogni associazione venatoria
nazionale riconosciuta, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da quattro
rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel
Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica
italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, da
un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della
conservazione della selvaggina, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la
protezione degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano.
2. Il Comitato
tecnico faunistico-venatorio nazionale è costituito, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni
di cui al comma 1 ed è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste
o da un suo delegato.
3. Al Comitato
sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che
concerne l'applicazione della presente legge.
4. Il Comitato
tecnico faunistico-venatorio nazionale viene rinnovato ogni cinque anni.
Articolo 9
Funzioni amministrative
1. Le regioni
esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai
fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono
i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente
legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni
amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto
previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della
presente legge.
2. Le regioni a
statuto speciale e le province autonome esercitano le funzioni amministrative in
materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai
rispettivi statuti.
Articolo 10
Piani faunistico-venatori
1. Tutto il
territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione
faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla
conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale
di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della
densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle
risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
2. Le regioni e
le province, con le modalità previste nei commi 7 e 10, realizzano la
pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del
territorio.
3. Il territorio
agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per
cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio
delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sè stante ed è
destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette
percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività
venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.
4. Il territorio
di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 8,
lettere a), b), e c). Si intende per protezione il divieto di abbattimento e
cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta
della fauna, la riproduzione, la cura della prole.
5. Il territorio
agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima
globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi
dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna
selvatica allo stato naturale.
6. Sul rimanente
territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione
programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14.
7. Ai fini della
pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province
predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani
faunistico-venatori. Le province predispongono altresì piani di miglioramento
ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché
piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici
presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali e in altri ambiti
faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni
professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio
nazionale tramite le loro strutture regionali.
8. I piani
faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono:
a) le oasi di
protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna
selvatica;
b) le zone di
ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo
stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in
tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla
stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;
c) i centri
pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di
ricostituzione delle popolazioni autoctone;
d) i centri
privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in
forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato
l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali
allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa
agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;
e) le zone e i
periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna
selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a
specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie
e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;
f) i criteri per
la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici
per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere
approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b), e c);
g) i criteri per
la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei
fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al
ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle
zone di cui alle lettere a) e b);
h)
l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.
9. Ogni zona
dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le
disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o
privato che sia preposto o incaricato della gestione della singola zona.
10. Le regioni
attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei
piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto
nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza a
norma del comma 11, nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di
mancato adempimento da parte delle province dopo dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
11. Entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale
per la fauna selvatica trasmette al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e
al Ministro dell'ambiente il primo documento orientativo circa i criteri di
omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria.
I Ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i
criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza
delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante
modalità omogenee di rilevazione e di censimento.
12. Il piano
faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei
territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di
aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna
selvatica allo stato naturale.
13. La
deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato
al comma 8, lettere a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o
conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo
pretorio dei comuni territorialmente interessati.
14. Qualora nei
successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta
semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei
fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si
intende vincolare, la zona non può essere istituita.
15. Il consenso
si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata
formale opposizione.
16. Le regioni,
in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono
disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di
ripopolamento e cattura, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento
ambientale di cui al comma 7.
17. Nelle zone
non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di
fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività
venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso
nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.
Articolo 11
Zona faunistica delle Alpi
1. Agli effetti
della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente
presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sè
stante.
2. Le regioni
interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1, emanano, nel
rispetto dei principi generali della presente legge e degli accordi
internazionali, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna
e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le
tradizioni locali.
3. Al fine di
ripristinare l'integrità del biotopo animale, nei territori ove sia
esclusivamente presente la tipica fauna alpina è consentita la immissione di
specie autoctone previo parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna
selvatica.
4. Le regioni nei
cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le regioni a statuto
speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i
confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da
tasse.
Articolo 12
Esercizio dell'attività venatoria
1. L'attività
venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che
la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.
2. Costituisce
esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna
selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13.
3. È considerato
altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a
tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della
medesima per abbatterla.
4. Ogni altro
modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per
forza maggiore.
5. Fatto salvo
l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso
può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:
a) vagante in
zona Alpi;
b) da
appostamento fisso;
c) nell'insieme
delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e
praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.
6. La fauna
selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle
disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.
7. Non
costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di
impresa agricola di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d).
8. L'attività
venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di
età e sia munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza
assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle
armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un
miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata
e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza
assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con
massimale di lire 100 milioni per morte o invalidità permanente.
9. Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale, provvede ogni quattro anni, con proprio decreto,
ad aggiornare i massimali suddetti.
10. In caso di
sinistro colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei
confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato
il danno ha contratto la relativa polizza.
11. La licenza di
porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale e
consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente
legge e delle norme emanate dalle regioni.
12. Ai fini
dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un
apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le
specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme di cui al
comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività
venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di
residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto
tesserino le indicazioni sopra menzionate.
Articolo 13
Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria
1. L'attività
venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due
colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due
cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima
rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro
non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a
millimetri 40.
2. È consentito,
altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad
anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di
calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.
3. I bossoli
delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo
di caccia.
4. Nella zona
faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a
ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo
da non contenere più di un colpo.
5. Sono vietati
tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente
ammessi dal presente articolo.
6. Il titolare
della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per
l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da
punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
Articolo 14
Gestione programmata della caccia
1. Le regioni,
con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate,
ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia
programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di
caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da
confini naturali.
2. Le regioni tra
loro confinanti, per esigenze motivate, possono, altresì, individuare ambiti
territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue.
3. Il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla
base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito
territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei
cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da
appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale (Nota 2).
4. Il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste stabilisce altresì l'indice di densità
venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che
è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale
indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi
quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il
territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona
faunistica delle Alpi (Nota 2).
5. Sulla base di
norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente,
ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio
alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti
o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso
dei relativi organi di gestione.
6. Entro il 30
novembre 1993 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria
opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 1993 le province
trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
7. Entro sessanta
giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste comunica alle regioni e alle province gli
indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le
regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di
attuazione, che non può prevedere indici di densità venatoria inferiori a quelli
stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il regolamento di
attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le
modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali
di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme
relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono
ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del
regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.
8. È facoltà
degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori
alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di
competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di
attuazione, purché si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni
positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con legge regionale i
criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma.
9. Le regioni
stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei
cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori
compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed,
inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non
residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso.
10. Negli organi
direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza
paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei
rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie
nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20
per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di
protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20
per cento da rappresentanti degli enti locali.
11. Negli ambiti
territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività
di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica,
programma agli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede
all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:
a) la
ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le
coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli
soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento
(CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e
di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi,
cespugli, alberi adatti alla nidificazione;
b) la tutela dei
nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
c) la
collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle
coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli
animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento
della fauna selvatica.
12. Le province
autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza
richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del
piano faunistico-venatorio. Per gli appostamenti che importino preparazione del
sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il
consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato.
Agli appostamenti fissi, costituiti alla data di entrata in vigore della
presente legge, per la durata che sarà definita dalle norme regionali, non è
applicabile l'articolo 10, comma 8, lettera h).
13.
L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a
condizione che non si produca modifica di sito.
14. L'organo di
gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì, all'erogazione
di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole
dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché alla
erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della
prevenzione dei danni medesimi.
15. In caso di
inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente,
assegna ad esse il termine di novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente
il quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente.
16. A partire
dalla stagione venatoria 1995-1996 i calendari venatori delle province devono
indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata,
quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio
venatorio non è consentito.
17. Le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle
loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai
sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e nel rispetto dei
principi della presente legge, provvedono alla pianificazione
faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della
densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel
territorio di competenza.
Articolo 15
Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia
1. Per
l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai
fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o
conduttori un contributo da determinarsi a cura della amministrazione regionale
in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette
alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.
2. All'onere
derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1, si provvede con il
gettito derivante dalla istituzione delle tasse di concessione regionale di cui
all'articolo 23.
3. Il
proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso
l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla
pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della giunta
regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni.
4. La richiesta è
accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria
di cui all'articolo 10. E' altresì accolta, in casi specificatamente individuati
con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza
di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole
condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando
sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico,
sociale o ambientale.
5. Il divieto è
reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del
proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e
visibile il perimetro dell'area interessata.
6. Nei fondi
sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso
il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir
meno delle ragioni del divieto.
7. L'esercizio
venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di
coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con
coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti
specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso,
nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio
venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di
coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro
strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture
specializzate o intensive.
8. L'esercizio
venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da
altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o
specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e
la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire
devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i
conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro
carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.
9. La superficie
dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte della quota dal 20 al 30 per cento
del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 10, comma 3.
10. Le regioni
regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo
stato brado o semibrado, secondo le particolari caratteristiche ambientali e di
carico per ettaro, e stabiliscono i parametri entro i quali tale esercizio è
vietato nonché le modalità di delimitazione dei fondi stessi.
11. Scaduti i
termini di cui all'articolo 36, commi 5 e 6, fissati per l'adozione degli atti
che consentano la piena attuazione della presente legge nella stagione venatoria
1994-1995, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede in via
sostitutiva secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 15. Comunque, a
partire dal 31 luglio 1997 le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo
842 del codice civile si applicano esclusivamente nei territori sottoposti al
regime di gestione programmata della caccia ai sensi degli articoli 10 e 14.
Articolo 16
Aziende faunistico-venatorie e aziende agrituristico-venatorie
1. Le regioni, su
richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna
selvatica, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio
agro-silvo-pastorale, possono:
a) autorizzare,
regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di
lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità
naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna
alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette
concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di
ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e
faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal
calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni
caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare
fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;
b) autorizzare,
regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di
impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono
consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di
fauna selvatica di allevamento.
2. Le aziende
agri-turistico-venatorie devono:
a) essere
preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;
b) coincidere
preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in
aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai
sensi del citato regolamento (CEE) n. 1094/88.
3. Le aziende
agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate
solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel
rispetto delle convenzioni internazionali.
4. L'esercizio
dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel
rispetto delle norme della presente legge con la esclusione dei limiti di cui
all'articolo 12, comma 5.
Articolo 17
Allevamenti
1. Le regioni
autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo
alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.
2. Le regioni,
ferme restando le competenze dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana,
dettano altresì norme per gli allevamenti dei cani da caccia.
3. Nel caso in
cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa
agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla competente autorità
provinciale nel rispetto delle norme regionali.
4. Le regioni, ai
fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in
forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, possono consentire
al titolare, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di
mammiferi ed uccelli in stato di cattività con i mezzi di cui all'articolo 13.
Articolo 18
Specie cacciabili e periodi di attività venatoria
1. Ai fini
dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica
appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:
a) specie
cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix
coturnix); tortora (Streptopeia turtur); merlo (Turdus merula);
[passero (Passer italiae)] (Nota 4); [passera mattugia (Passer
montanus)] (Nota 4); [passera oltremontana (Passer domesticus)] (Nota
4); allodola (Alauda arvensis); [colino della Virginia (Colinus
virginianus)] (Nota 4); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris
rufa); pernice sarda (Alectoris barbara); lepre comune (Lepus
europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus
cuniculus); minilepre (Silvilagus floridamus);
b) specie
cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: [storno (Sturnus
vulgaris)] (Nota 4); cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus
philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano (Phasianus
colchicus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica
atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas
crecca); canapiglia (Anas strepera); porciglione (Rallus aquaticus);
fischione (Anas penelope); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas
querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina);
moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago);
colombaccio (Columba palumbus); frullino (Lymnocryptes minimus);
[fringuello (Fringilla coelebs)] (Nota 5); [peppola (Fringilla
montifringilla)] (Nota 5); combattente (Philomachus pugnax);
beccaccia (Scolopax rusticola); [taccola (Corvus monedula)] (Nota
4); [corvo (Corvus frugilegus)] (Nota 4); cornacchia nera (Corvus
corone); pavoncella (Vanellus vanellus); [pittima reale (Limosa
limosa)] (Nota 4); cornacchia grigia (Corvus corone cornix);
ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes
vulpes);
c) specie
cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lagopus mutus);
fagiano di monte (Tetrao tetrix); [francolino di monte (Bonasa bonasia)]
(Nota 4); coturnice (Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra
rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus);
daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon), con esclusione della
popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus);
d) specie
cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio:
cinghiale (Sus scrofa).
2. I termini di
cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione
alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni
autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna
selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il
31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma
1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di
adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la
caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento
selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può
essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di
cui al comma 1.
3. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente,
vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta
giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle
convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro
dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone
variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti
direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo
conto della consistenza delle singole specie sul territorio.
4. Le regioni,
sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non
oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera
annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con
l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di
attività venatoria.
5. Il numero
delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni
possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di
martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso
sospeso.
6. Fermo restando
il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito
l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini
locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente
l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei
periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre.
7. La caccia è
consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di
selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.
8. Non è
consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi
forma, al beccaccino.
Articolo 19
Controllo della fauna selvatica
1. Le regioni
possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate
specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate
ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari
condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
2. Le regioni,
per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per
motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio
storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche,
provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate
alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma
mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi,
le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere
attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali.
Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi
sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio
venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di
licenza per l'esercizio venatorio.
3. Le province
autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche
avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio
venatorio.
Articolo 20
Introduzione di fauna selvatica dall'estero
1. L'introduzione
dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone,
può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.
2. I permessi
d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di
adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine
di avere le opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi
controlli sanitari.
3. Le
autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro
dell'agricoltura e delle foreste su parere dell'Istituto nazionale per la fauna
selvatica, nel rispetto delle convenzioni internazionali.
Articolo 21
Divieti
1. È vietato a
chiunque:
a) l'esercizio
venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e
archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;
b) l'esercizio
venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve
naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e
riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla
data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni
adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della
predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo all'eventuale
riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione
dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima (Nota 6);
c) l'esercizio
venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei
centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione
di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni
favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
d) l'esercizio
venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia
richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni
monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse
indicanti il divieto;
e) l'esercizio
venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle
zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili
adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta
metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate
le strade poderali ed interpoderali;
f) sparare da
distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna
ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la
gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili,
fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di
comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali
ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a
sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al
ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione
agro-silvo-pastorale;
g) il trasporto,
all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività
venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni
non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle
disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano
scariche e in custodia;
h) cacciare a
rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri
o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
i) cacciare
sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;
l) cacciare a
distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;
m) cacciare su
terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona
faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanante dalle regioni
interessate;
n) cacciare negli
stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella
maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
o) prendere e
detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla
fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle
zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e
nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in
tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla
competente amministrazione provinciale;
p) usare richiami
vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;
q) usare richiami
vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;
r) usare a fini
di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami
acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o
senza amplificazione del suono;
s) cacciare negli
specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura,
nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con
tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;
t) commerciare
fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni
a carattere gastronomico;
u) usare
munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati,
vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o
congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di
silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di
balestre;
v) vendere a
privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione;
z) produrre,
vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;
aa) l'esercizio
in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e);
bb) vendere,
detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o
prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica,
che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (anas platyrhynchos);
pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna
(perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus);
cc) il commercio
di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da
allevamenti;
dd) rimuovere,
danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente
apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici
ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice
penale;
ee) detenere,
acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi
utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla
presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione
viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia;
ff) l'uso dei
segugi per la caccia al camoscio.
2. Se le regioni
non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, ad istituire
le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per
provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le
suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e
delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con
apposite tabelle esenti da tasse.
3. La caccia è
vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione
dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.
(Nota 6) Lettera
così modificata dall'art. 11-bis, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542. Lo stesso
articolo ha, inoltre, disposto che non sono punibili i fatti commessi, in
violazione delle presenti norme, in data anteriore a quella di entrata in vigore
della legge di conversione del suddetto decreto-legge.
Articolo 22
Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio
venatorio
1. La licenza di
porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di
pubblica sicurezza.
2. Il primo
rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione
all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita
commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia.
3. La commissione
di cui al comma 2 è composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie
indicate al comma 4, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in
scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.
4. Le regioni
stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in
particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:
a) legislazione
venatoria;
b) zoologia
applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie
cacciabili;
c) armi e
munizioni da caccia e relativa legislazione;
d) tutela della
natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
e) norme di
pronto soccorso.
5. L'abilitazione
è concessa se il giudizio è favorevole in tutti e cinque gli esami elencati al
comma 4.
6. Entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni promuovono corsi
di aggiornamento sulle caratteristiche innovative della legge stessa.
7. L'abilitazione
all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della
licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.
8. Per sostenere
gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.
9. La licenza di
porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere
rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di
idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.
10. Nei dodici
mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare
l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza
rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della
presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi
dell'articolo 32.
11. Le norme di
cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia
mediante l'uso dell'arco e del falco.
Articolo 23
Tasse di concessione regionale
1. Le regioni,
per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla
presente legge e dalle leggi regionali in materia, sono autorizzate ad istituire
una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16
maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, per il rilascio
dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 22.
2. La tassa di
cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e può essere fissata in misura non
inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento della tassa erariale
di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.
Essa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività
venatoria esclusivamente all'estero.
3. Nel caso di
diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale
deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche
al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia.
La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante
l'anno.
4. I proventi
della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il finanziamento o il
concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio
presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nell'ambito
della programmazione regionale, contemplino, tra l'altro, la creazione di
strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonché dei riproduttori nel
periodo autunnale; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della
fauna selvatica; l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il
ricorso a tecniche colturali e tecnologie innovative non pregiudizievoli per
l'ambiente; la valorizzazione agri-turistica di percorsi per l'accesso alla
natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite; la
manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.
5. Gli
appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo
stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende
agri-turistico-venatorie sono soggetti a tasse regionali.
Articolo 24
Fondo presso il Ministero del tesoro
1. A decorrere
dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro è istituito un fondo la cui
dotazione è alimentata da una addizionale di lire 10.000 alla tassa di cui al
numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.
2. Le
disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con
decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e
dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:
a) 4 per cento
per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato
tecnico faunistico-venatorio nazionale;
b) 1 per cento
per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio
internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;
c) 95 per cento
fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla
rispettiva, documentata consistenza associativa.
3. L'addizionale
di cui al presente articolo non è computata ai fini di quanto previsto
all'articolo 23, comma 2.
4. L'attribuzione
della dotazione prevista dal presente articolo alle associazioni venatorie
nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo
previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.
Articolo 25
Fondo di garanzia per le vittime della caccia
1. È costituito
presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un Fondo di garanzia per le
vittime della caccia per il risarcimento dei danni a terzi causati
dall'esercizio dell'attività venatoria nei seguenti casi:
a) l'esercente
l'attività venatoria responsabile dei danni non sia identificato;
b) l'esercente
l'attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto
dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 12,
comma 8.
2. Nell'ipotesi
di cui alla lettera a) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i soli danni
alla persona che abbiano comportato la morte od un'invalidità permanente
superiore al 20 per cento, con il limite massimo previsto per ogni persona
sinistrata dall'articolo 12, comma 8. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del
comma 1 il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, con il medesimo
limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8, nonché per i danni alle
cose il cui ammontare sia superiore a lire un milione e per la parte eccedente
tale ammontare, sempre con il limite massimo di cui al citato articolo 12, comma
8. La percentuale di invalidità permanente, la qualifica di vivente a carico e
la percentuale di reddito del sinistrato da calcolare a favore di ciascuno dei
viventi a carico sono determinate in base alle norme del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali.
3. Le modalità di
gestione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni del Fondo di
garanzia per le vittime della caccia sono stabilite con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Le imprese
esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di cui
all'articolo 12, comma 8, sono tenute a versare annualmente all'Istituto
nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le
vittime della caccia, un contributo da determinarsi in una percentuale dei premi
incassati per la predetta assicurazione. La misura del contributo è determinata
annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato nel limite massimo del 5 per cento dei predetti premi. Con lo
stesso decreto sono stabilite le modalità di versamento del contributo. Nel
primo anno di applicazione della presente legge il contributo predetto è
stabilito nella misura dello 0,5 per cento dei premi del ramo responsabilità
civile generale risultanti dall'ultimo bilancio approvato, da conguagliarsi
l'anno successivo sulla base dell'aliquota che sarà stabilita dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, applicata ai premi
dell'assicurazione di cui all'articolo 12, comma 8.
5. L'Istituto
nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le
vittime della caccia, che, anche in via di transazione, abbia risarcito il danno
nei casi previsti dal comma 1, ha azione di regresso nei confronti del
responsabile del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché dei
relativi interessi e spese.
Articolo 26
Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria
1. Per far fronte
ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle
opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in
particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura
di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale
affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 23.
2. Le regioni
provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di
cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano
presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e
rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente
rappresentative.
3. Il
proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i
danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle
relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta
giorni successivi alla liquidazione.
4. Per le domande
di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve concludersi
è direttamente disposto con norma regionale.
Articolo 27
Vigilanza venatoria
1. La vigilanza
sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:
a) agli agenti
dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è
riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di
polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare
durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui
all'articolo 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra
sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5,
comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;
b) alle guardie
volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale
nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a
quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero
dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai
sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. La vigilanza
di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie
del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e
regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate
comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle
guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.
3. Gli agenti
svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione
territoriale di competenza.
4. La qualifica
di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità
rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. Le regioni
disciplinano la composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo
in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni
venatorie, agricole ed ambientaliste.
5. Agli agenti di
cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio
nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie
volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro
funzioni.
6. I corsi di
preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni
di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna
e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche
dalle associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della
regione.
7. Le province
coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole,
venatorie ed ambientaliste.
8. Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente,
garantisce il coordinamento in ordine alle attività delle associazioni di cui al
comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione
delle guardie volontarie.
9. I cittadini in
possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della
qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della
presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4.
Articolo 28
Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria
1. I soggetti
preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 27 possono chiedere a
qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in
esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di
fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, del
contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica
abbattuta o catturata.
2. Nei casi
previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di
polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e
dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In
caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere
a), b), c), d) ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.
3. Quando è
sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano
all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria il
quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero,
qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di
provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel
suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che
risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti
accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita
tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata
l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al
contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un
conto corrente intestato alla regione.
4. Della consegna
o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in
apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli
esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.
5. Gli organi di
vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino,
anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività
venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali
devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali
osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed
all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.
6. Gli
agenti venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato servizio
sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive
modifiche e integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica
sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'articolo 9 della medesima legge.
Articolo 29
Agenti dipendenti degli enti locali
1. Ferme restando
le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli agenti dipendenti
degli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di
polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento
dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito
territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a
prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi
predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.
2. Gli
stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e
degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti
indicati dall'articolo 28, anche fuori dall'orario di servizio.
Articolo 30
Sanzioni penali
1. Per le
violazioni delle disposizioni, della presente legge e delle leggi regionali si
applicano le seguenti sanzioni:
a) l'arresto da
tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 per chi
esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di
chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;
b) l'arresto da
due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi abbatte,
cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo
2;
c) l'arresto da
tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per chi
abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo,
muflone sardo;
d) l'arresto fino
a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 per chi esercita la
caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve
naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei
parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;
e) l'arresto fino
ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi esercita
l'uccellagione;
f) l'arresto fino
a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia nei
giorni di silenzio venatorio;
g) l'ammenda fino
a lire 6.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla
tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia
vietato l'abbattimento;
h) l'ammenda fino
a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o
uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero
superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa
pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di
cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica
altresì la misura della confisca dei richiami (Nota 7);
i) l'arresto fino
a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 per chi esercita la caccia sparando
da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;
l) l'arresto da
due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 per chi pone in
commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente
legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene
sono raddoppiate.
2. Per la
violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione
e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per
l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento
descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e
revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e
imbalsamazione.
3. Nei casi di
cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale
(Nota 8). Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano
ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.
4. Ai
sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite
dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come
disciplinate dalle leggi provinciali.
Articolo 31
Sanzioni amministrative
1. Per le
violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali,
salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti
sanzioni amministrative:
a) sanzione
amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi esercita la caccia in
una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;
b) sanzione
amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia senza
avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente
commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;
c) sanzione
amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la caccia senza
aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o
regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000
a lire 3.000.000;
d) sanzione
amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita senza
autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei
centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati
alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è
da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è
da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera
sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un
comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello
autorizzato;
e) sanzione
amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in
zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente
commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
f) sanzione
amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in
fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle
regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle
coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da
lire 500.000 a lire 3.000.000;
g) sanzione
amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in
violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in
numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la
sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;
h) sanzione
amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di richiami
non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni
ai sensi dell'articolo 5, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la
sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
i) sanzione
amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi non esegue le prescritte
annotazioni sul tesserino regionale;
l) sanzione
amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per ciascun capo, per chi importa
fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; alla
violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi
dell'articolo 20 per altre introduzioni;
m) sanzione
amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi, pur essendone munito, non
esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o
il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato
esibisce il documento entro cinque giorni.
2. Le leggi
regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione
dei terreni.
3. Le regioni
prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma
12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio
venatorio.
4. Resta salva
l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle
armi e in materia fiscale e doganale.
5. Nei casi
previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del
codice penale.
6. Per
quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Articolo 32
Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per
uso di caccia.
Chiusura o sospensione dell'esercizio
1. Oltre alle
sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza
di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una
delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità
amministrativa dispone:
a) la sospensione
della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre
anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), d),
ed i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f),
g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo
comma, n. 1, del codice penale;
b) la revoca
della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per
un periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1,
lettere c) ed e), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma,
lettere d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99,
secondo comma, n. 1, del codice penale;
c) l'esclusione
definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia,
nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), c) ed e),
limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n.
1, del codice penale;
d) la chiusura
dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un
periodo di un mese, nel caso previsto dal predetto articolo 30, comma 1, lettera
l); nelle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del
codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a
quattro mesi.
2. I
provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia
del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del
competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando
diviene definitivo il provvedimento di condanna.
3. Se l'oblazione
non è ammessa, o non è effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento,
l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma
dell'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed i), al questore, il
quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della
licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.
4. Oltre alle
sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento
di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia
nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera a), nonché, laddove
la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere b), d), f)
e g) del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata lettera a) è
nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni.
5. Il
provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia
di cui al comma 4 è adottato dal questore della provincia del luogo di residenza
di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte dell'autorità
amministrativa competente, che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta
della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso
l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio.
6.
L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma
4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del
ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.
Articolo 33
Rapporti sull'attività di vigilanza
1. Nell'esercizio
delle funzioni amministrative di cui all'articolo 9 le regioni, entro il mese di
maggio di ciascun anno a decorrere dal 1993, trasmettono al Ministro
dell'agricoltura e delle foreste un rapporto informativo nel quale, sulla base
di dettagliate relazioni fornite dalle province, è riportato lo stato dei
servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in
relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo
delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il
questore comunica tempestivamente all'autorità regionale, entro il mese di
aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie
applicate nell'anno precedente.
2. I
rapporti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento entro il mese di ottobre
di ciascun anno.
Articolo 34
Associazioni venatorie
1. Le
associazioni venatorie sono libere.
2. Le
associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere
riconosciute agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti
requisiti:
a) abbiano
finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;
b) abbiano
ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere
nazionale, con adeguati organi periferici;
c) dimostrino di
avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei
cacciatori calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, riferito al 31
dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la presentazione della
domanda di riconoscimento.
3. Le
associazioni di cui al comma 2 sono riconosciute con decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno,
sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.
4. Qualora
vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste dispone con decreto la revoca del
riconoscimento stesso.
5. Si considerano
riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione italiana della
caccia e le associazioni venatorie nazionali (Associazione migratoristi
italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale
Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggina, Associazione italiana della
caccia - Italcaccia) già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 86 del
testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio
della caccia, approvata con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, come
sostituito dall'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.
6. Le
associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
Articolo 35
Relazione sullo stato di attuazione della legge
1. Al termine
dell'annata venatoria 1994-1995 le regioni trasmettono al Ministro
dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione
sull'attuazione della presente legge.
2. Sulla
base della relazioni di cui al comma 1, il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo
stato di attuazione della presente legge.
Articolo 36
Disposizioni transitorie
1. Le aziende
faunistico-venatorie autorizzate dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della
legge 27 dicembre 1977, n. 968, fino alla naturale scadenza della concessione
sono regolate in base al provvedimento di concessione.
2. Su richiesta
del concessionario, le regioni possono trasformare le aziende
faunistico-venatorie di cui al comma 1 in aziende agrituristico-venatorie.
3. Coloro che,
alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano richiami vivi
appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie
consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dalla presente
legge, sono tenuti a farne denuncia all'ente competente.
4. In sede di
prima attuazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste definisce
l'indice di densità venatoria minima di cui all'articolo 14, commi 3 e 4, entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste sono fissati i termini per l'adozione, da parte
dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione ai sensi della
presente legge, degli atti di rispettiva competenza, secondo modalità che
consentano la piena attuazione della legge stessa nella stagione venatoria
1994-1995.
6. Le regioni
adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla
presente legge entro e non oltre il 31 luglio 1997 (Nota 11).
7. Le
regioni a statuto speciale e le province autonome, entro il medesimo termine di
cui al comma 6, adeguano la propria legislazione ai princìpi ed alle norme
stabiliti dalla presente legge nei limiti della Costituzione e dei rispettivi
statuti.
Articolo 37
Disposizioni finali
1. È abrogata la
legge 27 dicembre 1977, n. 968, ed ogni altra disposizione in contrasto con la
presente legge.
2. Il limite per
la detenzione delle armi da caccia di cui al sesto comma dell'articolo 10 della
legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'articolo 1 della legge 25
marzo 1986, n. 85, e dall'articolo 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, è
soppresso.
3. Ferme
restando le disposizioni che disciplinano l'attività dell'Ente nazionale per la
protezione degli animali, le guardie zoofile volontarie che prestano servizio
presso di esso esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge e
delle leggi regionali in materia di caccia a norma dell'articolo 27, comma 1,
lettera b).
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NOTE
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Nota 1
La Corte
costituzionale, con ordinanza 20-30 marzo 1995, n. 95 (G. U. 5 aprile 1995, n.
14, serie speciale), ha dichiarato manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 30, primo comma, lett. h), e dell'art. 13,
sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma e 3 della Costituzione.
Nota 2
Il D.M. 30
gennaio 1993 (G. U. 15 febbraio 1993, n. 7), sostituendo il precedente D.M. 31
dicembre 1992 (G. U. 20 gennaio 1993, n. 15), ha così disposto:
Art. 1.
L'indice di densità venatoria minima, di cui all'art. 14, comma 3, della L. 11
febbraio 1992, n. 157, in sede di prima attuazione e per ogni ambito
territoriale di caccia, già fissato con D.M. 31 dicembre 1992, è ridefinito pari
a 0,0526 cacciatori/ettaro, ovvero 19,01 ettari/cacciatore.
Art. 2.
L'indice di densità venatoria minima, di cui all'art. 14, comma 4, della L. 11
febbraio 1992, n. 157, in sede di prima attuazione e per il territorio compreso
nella zona faunistica delle Alpi è ridefinito pari a 0,0518 cacciatori/ettaro,
ovvero 19,30 ettari/cacciatore».
Nota 3
Comma così
modificato dall'art. 11-bis, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542. Lo stesso articolo
ha, inoltre, disposto che non sono punibili i fatti commessi, in violazione
delle presenti norme, in data anteriore a quella di entrata in vigore della
legge di conversione del suddetto decreto-legge.
Nota 4
Il D.P.C.M.
21 marzo 1997 (G. U. 29 aprile 1997, n. 98), entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha escluso
dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le
Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.
Nota 5
Il D.P.C.M.
22 novembre 1993 (G. U. 1° aprile 1994, n. 76) ha escluso dall'elenco la
presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni
provvedano ai rispettivi atti legislativi e amministrativi.
Nota 6
Lettera così
modificata dall'art. 11-bis, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542. Lo stesso articolo
ha, inoltre, disposto che non sono punibili i fatti commessi, in violazione
delle presenti norme, in data anteriore a quella di entrata in vigore della
legge di conversione del suddetto decreto-legge.
Nota 7
La Corte
costituzionale, con ordinanza 20 - 30 marzo 1995, n. 95 (G. U. 5 aprile 1995, n.
14, serie speciale), ha dichiarato manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 30, primo comma, lett. h), e dell'art. 13,
sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma e 3 della Costituzione.
Nota 8
La Corte
costituzionale, con ordinanza 5-12 febbraio 1996, n. 32 (G. U. 21 febbraio 1996,
n. 8, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 3, primo periodo,
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 9 della Costituzione.
Nota 9
La Corte
costituzionale, con ordinanza 12 - 19 gennaio 1995 n. 25 (G. U. 25 gennaio 1995,
n. 4, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31, sollevata in
riferimento agli artt. 3, 9 e 42 della Costituzione.
Nota 10
La Corte
costituzionale, con ordinanza 12 - 19 gennaio 1995 n. 25 (G. U. 25 gennaio 1995,
n. 4, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31, sollevata in
riferimento agli artt. 3, 9 e 42 della Costituzione.
Nota 11
Comma così
modificato dall'art. 11-bis, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542. Lo stesso articolo
ha, inoltre, disposto che non sono punibili i fatti commessi, in violazione
delle presenti norme, in data anteriore a quella di entrata in vigore della
legge di conversione del suddetto decreto-legge. |