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675/96 Trattamento dati
L. 31 dicembre 1996, n. 675 (1).
Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Capo I - Princìpi generali
1. Finalità e definizioni.
1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati
personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché
della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla
riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle
persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
2. Ai fini della presente legge si
intende:
a) per "banca di dati", qualsiasi complesso di dati personali,
ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo
una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
b) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di
operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il
raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a
persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o
identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
d) per "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui
competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento
di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
e) per "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica,
la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo
preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica,
l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a
uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a
soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione;
i) per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di
trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o
identificabile;
l) per "blocco", la conservazione di dati personali con
sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
m) per "Garante", l'autorità istituita ai sensi dell'articolo 30.
2. Ambito di applicazione.
1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali
da chiunque effettuato nel territorio dello Stato.
3. Trattamento di dati per fini
esclusivamente personali.
1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche
per fini esclusivamente personali non è soggetto all'applicazione della presente
legge, sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o
alla diffusione.
2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le
disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15, nonché le
disposizioni di cui agli articoli 18 e 36.
3. Particolari trattamenti in ambito pubblico.
1. La presente legge non si applica al trattamento di dati
personali effettuato:
a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge
1° aprile 1981, n. 121 (2), come modificato dall'articolo 43, comma 1, della
presente legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla legge,
nonché in virtù dell'accordo di adesione alla Convenzione di applicazione
dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388
(3);
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24
ottobre 1977, n. 801 (4), ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi
dell'articolo 12 della medesima legge;
c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al
titolo IV del libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18
giugno 1931, n. 778 (5), e successive modificazioni, o, in base alla legge,
nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia penale;
d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice di
procedura penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari,
del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e
giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di
sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in
base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il
trattamento.2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le
disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36,
nonché, fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le
disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.
4. Trattamento di dati svolto senza
l'ausilio di mezzi elettronici.
1. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di
mezzi elettronici o comunque automatizzati è soggetto alla medesima disciplina
prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi.
5. Trattamento di dati svolto senza
l'ausilio di mezzi elettronici.
1. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di
mezzi elettronici o comunque automatizzati è soggetto alla medesima disciplina
prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi.
6. Trattamento di dati detenuti
all'estero.
1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali
detenuti all'estero è soggetto alle disposizioni della presente legge.
2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un
trasferimento di dati personali fuori dal territorio nazionale si applicano in
ogni caso le disposizioni dell'articolo 28.
Capo II - Obblighi per il titolare del trattamento
7. Notificazione.
1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati
personali soggetto al campo di applicazione della presente legge è tenuto a
darne notificazione al Garante.
2. La notificazione è effettuata preventivamente ed una sola
volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a
certificarne la ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni da
svolgere, nonché dalla durata del trattamento e può riguardare uno o più
trattamenti con finalità correlate. Una nuova notificazione è richiesta solo se
muta taluno degli elementi indicati nel comma 4 e deve precedere l'effettuazione
della variazione.
3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e dal
responsabile del trattamento.
4. La notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio,
la residenza o la sede del titolare;
b) le finalità e modalità del trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie
di interessati cui i dati si riferiscono;
d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti
all'Unione europea o, qualora, riguardino taluno dei dati di cui agli articoli
22 e 24, fuori del territorio nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di valutare
l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza
dei dati;
g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui
si riferisce il trattamento, nonché l'eventuale connessione con altri
trattamenti o banche di dati, anche fuori dal territorio nazionale;
h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio,
la residenza o la sede del responsabile; in mancanza di tale indicazione si
considera responsabile il notificante;
i) la qualità e la legittimazione del notificante.
5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati
nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonché
coloro che devono fornire le informazioni di cui all'articolo 8, comma 8,
lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (5/a), alle camere di
commercio, industria, artigiano e agricoltura, possono effettuare la
notificazione per il tramite di queste ultime, secondo le modalità stabilite con
il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli
artigiani possono effettuare la notificazione anche per il tramite delle
rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi professionali
anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali. Resta in ogni caso
ferma la disposizione di cui al comma 3.
5-bis. La notificazione in forma semplificata può non contenere
taluno degli elementi di cui al comma 4, lettere b), c), e) e g), individuati
dal Garante ai sensi del regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, quando il
trattamento è effettuato:
a) da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,
sulla base di espressa disposizione di legge ai sensi degli articoli 22, comma
3, e 24, ovvero del provvedimento di cui al medesimo articolo 24;
b) nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, ovvero dai soggetti indicati
nel comma 4-bis dell'articolo 25, nel rispetto del codice di deontologia di cui
al medesimo articolo;
c) temporaneamente senza l'ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati, ai soli fini e con le modalità strettamente collegate
all'organizzazione interna dell'attività esercitata dal titolare, relativamente
a dati non registrati in una banca di dati e diversi da quelli di cui agli
articoli 22 e 24 (5/b).
5-ter. Fuori dei casi di cui all'articolo 4, il trattamento non è
soggetto a notificazione quando:
a) è necessario per l'assolvimento di un compito previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, relativamente a dati
diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24;
b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le
modalità di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b);
c) è effettuato per esclusive finalità di gestione del
protocollo, relativamente ai dati necessari per la classificazione della
corrispondenza inviata per fini diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma
1, lettera e), con particolare riferimento alle generalità e ai recapiti degli
interessati, alla loro qualifica e all'organizzazione di appartenenza;
d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla
diffusione, utilizzate unicamente per ragioni d'ufficio e di lavoro e comunque
per fini diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma l, lettera e);
e) è finalizzato unicamente all'adempimento di specifici obblighi
contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, ed è effettuato
con riferimento alle sole categorie di dati, di interessati e di destinatari
della comunicazione e diffusione strettamente collegate a tale adempimento,
conservando i dati non oltre il periodo necessario all'adempimento medesimo;
f) è effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-bis, lettera
b), da liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, per le
sole finalità strettamente collegate all'adempimento di specifiche prestazioni e
fermo restando il segreto professionale;
g) è effettuato dai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083
del codice civile per le sole finalità strettamente collegate allo svolgimento
dell'attività professionale esercitata e limitatamente alle categorie di dati,
di interessati, di destinatari della comunicazione e diffusione e al periodo di
conservazione dei dati necessari per il perseguimento delle finalità medesime;
h) è finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali in
conformità alle leggi e ai regolamenti;
i) è effettuato per esclusive finalità dell'ordinaria gestione di
biblioteche, musei e mostre, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ovvero
per la organizzazione di iniziative culturali o sportive o per la formazione di
cataloghi e bibliografie;
l) è effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a
carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero da loro organismi
rappresentativi, istituiti per scopi non di lucro e per il perseguimento di
finalità lecite, relativamente a dati inerenti agli associati e ai soggetti che
in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, la
fondazione, il comitato o l'organismo, fermi restando gli obblighi di
informativa degli interessati e di acquisizione del consenso, ove necessario;
m) è effettuato dalle organizzazioni di volontariato di cui alla
legge 11 agosto 1991, n. 266, nei limiti di cui alla lettera l) e nel rispetto
delle autorizzazioni e delle prescrizioni di legge di cui agli articoli 22 e 23;
n) è effettuato temporaneamente ed è finalizzato esclusivamente
alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre
manifestazioni del pensiero, nel rispetto del codice di deontologia di cui
all'articolo 25;
o) è effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque
automatizzati, per la redazione di periodici o pubblicazioni aventi finalità di
informazione giuridica, relativamente a dati desunti da provvedimenti
dell'autorità giudiziaria o di altre autorità;
p) è effettuato temporaneamente per esclusive finalità di
raccolta di adesioni a proposte di legge d'iniziativa popolare, a richieste di
referendum, a petizioni o ad appelli;
q) è finalizzato unicamente all'amministrazione dei condomini di
cui all'articolo 1117 e seguenti del codice civile, limitatamente alle categorie
di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione necessarie per
l'amministrazione dei beni comuni, conservando i dati non oltre il periodo
necessario per la tutela dei corrispondenti diritti (6).
5-quater. Il titolare si può avvalere della notificazione
semplificata o dell'esonero di cui ai commi 5-bis e 5-ter, sempre che il
trattamento riguardi unicamente le finalità, le categorie di dati, di
interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione, individuate,
unitamente al periodo di conservazione dei dati, dai medesimi commi 5-bis e
5-ter, nonché:
a) nei casi di cui ai commi 5-bis, lettera a) e 5-ter, lettere a)
e m), dalle disposizioni di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria
ivi indicate;
b) nel caso di cui al comma 5-bis, lettera b), dal codice di
deontologia ivi indicato;
c) nei casi residui, dal Garante con le autorizzazioni rilasciate
con le modalità previste dall'articolo 41, comma 7, ovvero, per i dati diversi
da quelli di cui agli articoli 22 e 24, con provvedimenti analoghi (6).
5-quinquies. Il titolare che si avvale dell'esonero di cui al
comma 5-ter deve fornire gli elementi di cui al comma 4 a chiunque ne faccia
richiesta (6).
8. Responsabile.
1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra
soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia
del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi
compreso il profilo relativo alla sicurezza.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle
istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche,
vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle
proprie istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere
designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere
analiticamente specificati per iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati
personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del
responsabile.
Capo III - Trattamento dei dati
personali
Sezione I - Raccolta e requisiti dei
dati
9. Modalità di raccolta e requisiti
dei dati personali.
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e
legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non
incompatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità
per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione
dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli
scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
10. Informazioni rese al momento della
raccolta.
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i
dati personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto
circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i
dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei
dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono
essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio,
la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile (6/a).
2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli
elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può
ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte
per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e),
e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso
l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato
all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro
comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando
l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante
dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si
rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono
trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando
i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271 (7), e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per
tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Sezione II - Diritti dell'interessato
nel trattamento dei dati
11. Consenso.
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti
pubblici economici è
ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o
più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso
liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese
all'interessato le informazioni di cui all'articolo 10.
12. Casi di esclusione del consenso.
1. Il consenso non è richiesto quando il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un
contratto del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative
precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento
di un obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti
o documenti conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di
statistica e si tratta di dati anonimi;
e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e
per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, nel rispetto del codice
di deontologia di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche
raccolti anche ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel
rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o
per incapacità di intendere o di volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di
cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271 (7), e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al
loro perseguimento.
13. Diritti dell'interessato.
1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha
diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui
all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che
possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma
4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza
ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma
intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e
delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata,
salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta
giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia
interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati
personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere
informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o
diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero
1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza
di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi
effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal
regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali
concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia
interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può
conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli
esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
14. Limiti all'esercizio dei diritti.
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d),
non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati personali
raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto legge 3 maggio 1991, n.
143 (8), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e
successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto legge 31 dicembre 1991,
n. 419 (9), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172,
e successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi
dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici
economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità
inerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il
controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonché la
tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente
al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento
delle investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima lettera
h).
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione
dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i
necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi 6 e 7, e indica le
necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone l'attuazione.
Sezione III - Sicurezza nel
trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento del
danno
15. Sicurezza dei dati.
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere
custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del
trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e
preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche
accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva
sono individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23
agosto 1988, n. 400 (10), entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia,
sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il
Garante.
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente
con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità
di cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e
all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli
organismi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che
regolano la materia.
16. Cessazione del trattamento dei
dati.
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento
dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro
destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento
per finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati
ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla
lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di
trattamento dei dati personali è nulla ed è punita ai sensi dell'articolo 39,
comma 1.
17. Limiti all'utilizzabilità di dati
personali.
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che
implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente
su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o
la personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione
adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai
sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia stata
adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contatto, in
accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie
individuate dalla legge.
18. Danni cagionati per effetto del
trattamento di dati personali.
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di
dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice
civile.
Sezione IV - Comunicazione e
diffusione dei dati
19. Incaricati del trattamento.
1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati
personali da parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le
operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto
la loro diretta autorità.
20. Requisiti per la comunicazione e
la diffusione dei dati.
1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte
di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le
leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, nei limiti del diritto di
cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialità
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico e nel rispetto del
codice di deontologia di cui all'articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività
economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale
e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui
l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per
incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia
necessaria ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (11),
e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto
in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del
presente comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata
nell'ambito dei gruppi bancari di cui all'articolo 60 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 (12), nonché tra società controllate e società collegate
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalità
correlate sono stati notificati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, per il
perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da
parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le
disposizioni dell'articolo 27.
21. Divieto di comunicazione e
diffusione.
1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati
personali per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione di cui
all'articolo 7.
2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati
personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia
decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati
relativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si
pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività. Contro il divieto
può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque
permesse:
a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o
di statistica e si tratti di dati anonimi;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato
o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle
norme che regolano la materia.
Capo IV - Trattamento di dati
particolari
22. Dati sensibili.
1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto
di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa
autorizzazione del Garante.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di
autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia
equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero
successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può
prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare
del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se
autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i
dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti
finalità di interesse pubblico perseguite.
4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del
Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (13), e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango
pari a quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma
2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona
condotta secondo le modalità di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h). Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 43, comma 2.
23. Dati inerenti alla salute.
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi
sanitari pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare i
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e
alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela
dell'incolumità fisica e della salute dell'interessato. Se le medesime finalità
riguardano un terzo o la collettività, in mancanza del consenso
dell'interessato, il trattamento può avvenire previa autorizzazione del Garante.
2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono
essere resi noti all'interessato solo per il tramite di un medico designato
dall'interessato o dal titolare.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvi i casi
di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità. E' vietata la
comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.
4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è
vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalità di prevenzione,
accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano
la materia.
24. Dati relativi ai provvedimenti di
cui all'articolo 686 del codice di procedura penale.
1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare
provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del
codice di procedura penale, è ammesso soltanto se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti
finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le
precise operazioni autorizzate.
25. Trattamento di dati particolari
nell'esercizio della professione di giornalista.
1. Salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale, il consenso dell'interessato non è richiesto quando il
trattamento dei dati di cui all'articolo 22 è effettuato nell'esercizio della
professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative
finalità, nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare dell'essenzialità
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Al medesimo
trattamento, non si applica il limite previsto per i dati di cui all'articolo
24. Nei casi previsti dal presente comma, il trattamento svolto in conformità
del codice di cui ai commi 2 e 3 può essere effettuato anche senza
l'autorizzazione del Garante.
2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31, comma 1,
lettera h), l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei
giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei
dati di cui al comma 1 del presente articolo, effettuato nell'esercizio della
professione di giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli
interessati rapportate alla natura dei dati. Nella fase di formazione del
codice, ovvero successivamente, il Garante prescrive eventuali misure e
accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.
3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di
deontologia di cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio nazionale
dell'ordine dei giornalisti, esso è adottato in via sostitutiva dal Garante ed è
efficace sino alla adozione di un diverso codice secondo la procedura di cui al
comma 2. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di
deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 31,
comma 1, lettera l).
4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresì,
prescrizioni concernenti i dati personali diversi da quelli indicati negli
articoli 22 e 24. Il codice può prevedere forme semplificate per le informative
di cui all'articolo 10 (13/a).
4-bis. Le disposizioni della presente legge che attengono
all'esercizio della professione di giornalista si applicano anche ai trattamenti
effettuati dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei
praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69,
nonché ai trattamenti temporanei finalizzati esclusivamente alla pubblicazione o
diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero
(13/b).
26. Dati concernenti persone
giuridiche.
1. Il trattamento nonché la cessazione del trattamento di dati
concernenti persone giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti a
notificazione.
2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni
non si applicano le disposizioni dell'articolo 28.
Capo V - Trattamenti soggetti a regime
speciale
27. Trattamento da parte di soggetti
pubblici.
1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati
personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è
consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti
stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi
gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano
previste da norme di legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per
lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne
data previa comunicazione nei modi di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 al Garante
che vieta, con provvedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se
risultano violate le disposizioni della presente legge.
3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte
di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se
previste da norme di legge o di regolamento.
4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (14), sono
attuati nel pieno rispetto delle disposizioni della presente legge.
28. Trasferimento di dati personali
all'estero.
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio
nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento
deve essere previamente notificato al Garante, qualora sia diretto verso un
paese non appartenente all'Unione europea o riguardi taluno dei dati di cui agli
articoli 22 e 24.
2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo quindici giorni
dalla data della notificazione; il termine è di venti giorni qualora il
trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
3. Il trasferimento è vietato qualora l'ordinamento dello Stato
di destinazione o di transito dei dati non assicuri un livello di tutela delle
persone adeguato ovvero, se si tratta dei dati di cui agli articoli 22 e 24, di
grado pari a quello assicurato dall'ordinamento italiano. Sono valutate anche le
modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la
natura dei dati e le misure di sicurezza.
4. Il trasferimento è comunque consentito qualora:
a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso
ovvero, se il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e
24, in forma scritta;
b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un
contratto del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative
precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo ovvero per la conclusione
o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;
c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico
rilevante individuato con legge o con regolamento, ovvero specificato ai sensi
degli articoli 22, comma 3, e 24, se il trasferimento riguarda taluno dei dati
ivi previsti;
d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271 (15), e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al
loro perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui
l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per
incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;
f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai
documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da
un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia;
g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie
per i diritti dell'interessato, prestate anche con un contratto.
5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo può
essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al
trasferimento di dati personali effettuato nell'esercizio della professione di
giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità.
7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo è
effettuata ai sensi dell'articolo 7 ed è annotata in apposita sezione del
registro previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera a). La notificazione può
essere effettuata con un unico atto unitamente a quella prevista dall'articolo
7.
Capo VI - Tutela amministrativa e
giurisdizionale
29. Tutela.
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere
fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante. Il
ricorso al Garante non può essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e
tra le stesse parti, sia stata già adita l'autorità giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a
pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto
solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo
oggetto al responsabile. La presentazione del ricorso rende improponibile
un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per
il medesimo oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il
responsabile e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a
mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o
documenti. Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di perizie.
4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene
fondato il ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con decisione
motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure
necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la
loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti
interessate, a cura dell'ufficio del Garante. La mancata pronuncia sul ricorso,
decorsi venti giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
5. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può
disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati
ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il
provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi venti giorni,
non è adottata la decisione di cui al comma 4 ed è impugnabile unitamente a tale
decisione.
6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui
al comma 4, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione al
tribunale del luogo ove risiede il titolare, entro il termine di trenta giorni
dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e
seguenti del codice di procedura civile, anche in deroga al divieto di cui
all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E) (16), e può
sospendere, a richiesta, l'esecuzione del provvedimento. Avverso il decreto del
tribunale è ammesso unicamente il ricorso per cassazione.
8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti al
rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1, o che riguardano,
comunque, l'applicazione della presente legge, sono di competenza dell'autorità
giudiziaria ordinaria.
9. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi di
violazione dell'articolo 9.
Capo VII - Garante per la protezione
dei dati personali (16/a)
30. Istituzione del Garante.
1. E' istituito il Garante per la protezione dei dati personali
(16/b).
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di
giudizio e di valutazione.
3. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro membri,
eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto
limitato. Essi eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in
caso di parità. I membri sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e
che siano esperti di riconosciuta competenza nelle materie del diritto o
dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non
possono essere confermati per più di una volta; per tutta la durata
dell'incarico il presidente e i membri non possono esercitare, a pena di
decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche
elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i
membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o
magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono
collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (17), e successive
modificazioni. Il personale collocato fuori o ruolo o in aspettativa non può
essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente,
nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di
cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel
massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di
funzione sono determinate, con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3,
in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
31. Compiti del Garante.
1. Il Garante ha il compito di:
a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla
base delle notificazioni ricevute;
b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto
delle norme di legge e di regolamento e in conformità alla notificazione;
c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni
opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o
delle associazioni che li rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di
regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 29;
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai
regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un
trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili
d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue
funzioni;
h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate,
nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici
di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la
conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni
di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano
la materia e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati
di cui all'articolo 15;
l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o
disporne il blocco quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque,
delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il
concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più
interessati;
m) segnalare al Governo l'opportunità di provvedimenti normativi
richiesti dall'evoluzione del settore;
n) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e
sullo stato di attuazione della presente legge, che è trasmessa al Parlamento e
al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
o) curare l'attività di assistenza indicata nel capitolo IV della
Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento
automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28
gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità
designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della
Convenzione medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'articolo 4
e verificare, anche su richiesta dell'interessato, se rispondono ai requisiti
stabiliti dalla legge o dai regolamenti.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro
consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e
degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate
dalla presente legge.
3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente
articolo, è tenuto nei modi di cui all'articolo 33, comma 5. Entro il termine di
un anno dalla data della sua istituzione, il Garante promuove opportune intese
con le province ed eventualmente con altre pubbliche amministrazioni al fine di
assicurare la consultazione del registro mediante almeno un terminale dislocato
su base provinciale, preferibilmente nell'ambito dell'ufficio per le relazioni
con il pubblico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 (18), e successive modificazioni.
4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del presente
articolo, può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e
7.
5. Il Garante e l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi compiti; a
tal fine, invitano il presidente o un suo delegato membro dell'altro organo a
partecipare alle riunioni prendendo parte alla discussione di argomenti di
comune interesse iscritti all'ordine del giorno; possono richiedere, altresì, la
collaborazione di personale specializzato addetto all'altro organo.
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti
tra il Garante e le autorità di vigilanza competenti per il settore creditizio,
per le attività assicurative e per la radiodiffusione e l'editoria.
32. Accertamenti e controlli.
1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può
richiedere al responsabile, al titolare, all'interessato o anche a terzi di
fornire informazioni e di esibire documenti.
2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai fini del
controllo del rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati
personali, può disporre accessi alle banche di dati o altre ispezioni e
verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare
rilevazioni comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi, ove necessario,
della collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa
autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in
relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla
richiesta del Garante, con decreto motivato; le relative modalità di svolgimento
sono individuate con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli
eseguire.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (19).
6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli
accertamenti sono effettuati per il tramite di un membro designato dal Garante.
Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di
regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie
modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è
stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un
riscontro circa il relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di cui
all'articolo 10, comma 4, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (19/a), come
sostituito dall'articolo 42, comma 1, della presente legge, o motivi di difesa o
di sicurezza dello Stato.
7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili.
Qualora risulti necessario in ragione della specificità della verifica, il
membro designato può farsi assistere da personale specializzato che è tenuto al
segreto ai sensi dell'articolo 33, comma 6. Gli atti e i documenti acquisiti
sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono
conoscibili dal presidente e dai membri del Garante e, se necessario per lo
svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti al
relativo ufficio, individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal
regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. Per gli accertamenti relativi agli
organismi e ai dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), il membro
designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce
oralmente nelle riunioni del Garante.
33. Ufficio del Garante.
1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto da
dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori
ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il
medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle
rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è
determinato, in misura non superiore a quarantacinque unità, su proposta del
Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro novanta
giorni dalla data di elezione del Garante (20). Il segretario generale può
essere scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi (20/a).
2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste
a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto
in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il
rendiconto della gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei
conti.
3. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento
dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la riscossione
dei diritti di segreteria e la gestione delle spese, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, di
grazia e giustizia e dell'interno, e su parere conforme del Garante stesso. Nel
medesimo regolamento sono altresì previste le norme concernenti il procedimento
dinanzi al Garante di cui all'articolo 29, commi da 1 a 5, secondo modalità tali
da assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto del
contraddittorio tra le parti interessate, nonché le norme volte a precisare le
modalità per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 13, nonché della
notificazione di cui all'articolo 7, per via telematica o mediante supporto
magnetico o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo
sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso
entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il
regolamento può comunque essere emanato (20/b).
4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei
problemi lo richiedano, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti, i
quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del Garante
può avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e di
strumenti telematici propri ovvero, salvaguardando le garanzie previste dalla
presente legge, appartenenti all'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione o, in caso di indisponibilità, ad enti pubblici convenzionali.
6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i consulenti
sono tenuti al segreto su tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza,
nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a banche di dati e ad
operazioni di trattamento.
Capo VIII – Sanzioni
34. Omessa o infedele notificazione.
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni
prescritte dagli articoli 7 e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete o non
rispondenti al vero, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Se il
fatto concerne la notificazione prevista dall'articolo 16, comma 1, la pena è
della reclusione sino ad un anno.
35. Trattamento illecito di dati
personali.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al
fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno,
procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli
articoli 11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino a due anni o, se il fatto
consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due
anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al
fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno,
comunica o diffonde dati personali in violazione di quanto disposto dagli
articoli 21, 22, 23 e 24, ovvero del divieto di cui all'articolo 28, comma 3, è
punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la
reclusione è da uno a tre anni.
36. Omessa adozione di misure
necessarie alla sicurezza dei dati.
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure
necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle
disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è punito
con la reclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la pena è
della reclusione da due mesi a due anni.
2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa si applica
la reclusione fino ad un anno.
37. Inosservanza dei provvedimenti del
Garante.
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento
adottato dal Garante ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o dell'articolo 29,
commi 4 e 5, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
38. Pena accessoria.
1. La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge
importa la pubblicazione della sentenza.
39. Sanzioni amministrative.
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i
documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma
1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un
milione a lire sei milioni.
2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 23,
comma 2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquecentomila a lire tre milioni.
3. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le
sanzioni di cui al presente articolo è il Garante. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (20/c), e
successive modificazioni.
Capo IX - Disposizioni transitorie e
finali ed abrogazioni
40. Comunicazioni al Garante.
1. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in
relazione a quanto previsto dalla presente legge e dalla legge 23 dicembre 1993,
n. 547, è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
41. Disposizioni transitorie.
1. Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 13
e 29, le disposizioni della presente legge che prescrivono il consenso
dell'interessato non si applicano in riferimento ai dati personali raccolti
precedentemente alla data di entrata in vigore della legge stessa, o il cui
trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta salva l'applicazione delle
disposizioni relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati previste
dalla presente legge.
2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1°
gennaio 1998, le notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 sono effettuate
dal 1° gennaio 1998 al 31 marzo 1998 ovvero, per i trattamenti di cui
all'articolo 5 riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24,
nonché per quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), dal 1°
aprile 1998 al 30 giugno 1998 (21).
3. Le misure minime di sicurezza di cui all'articolo 15, comma 2,
devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore del regolamento ivi previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati
personali devono essere custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei
rischi di cui all'articolo 15, comma 1.
4. Le misure di cui all'articolo 15, comma 3, devono essere
adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore dei
regolamenti ivi previsti.
5. Nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore
della presente legge, i trattamenti dei dati di cui all'articolo 22, comma 3, ad
opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e all'articolo
24, possono essere proseguiti anche in assenza delle disposizioni di legge ivi
indicate, previa comunicazione al Garante.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla
elezione del Garante ai sensi dell'articolo 30, le funzioni del Garante sono
svolte dal presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, fatta eccezione per l'esame dei ricorsi di cui all'articolo 29.
7. Le disposizioni della presente legge che prevedono
un'autorizzazione del Garante si applicano, limitatamente alla medesima
autorizzazione e fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 28,
comma 4, lettera g), a decorrere dal 30 novembre 1997. Le medesime disposizioni
possono essere applicate dal Garante anche mediante il rilascio di
autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti
(21/a).
7-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, le
informative e le comunicazioni di cui agli articoli 10, comma 3, e 27, comma 2,
possono essere date entro il 30 novembre 1997 (21/b).
42. Modifiche a disposizioni vigenti.
1 (22).
2 (23).
3 (24).
4 (25).
43. Abrogazioni.
1. Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento
incompatibili con la presente legge e, in particolare, il quarto comma
dell'articolo 8 ed il quarto comma dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981,
n. 121 (26). Entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui
all'articolo 33, comma 1, della presente legge, il Ministro dell'interno
trasferisce all'ufficio del Garante il materiale informativo raccolto a tale
data in attuazione del citato articolo 8 della legge n. 121 del 1981 (26).
2. Restando ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n.
300 (27), e successive modificazioni, nonché, in quanto compatibili, le
disposizioni della legge 5 giugno 1990, n. 135 (28), e successive modificazioni,
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (29), nonché le vigenti norme
in materia di accesso ai documenti amministrativi ed agli archivi di Stato.
Restano altresì ferme le disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limiti
più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.
3. Per i trattamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e),
della presente legge, resta fermo l'obbligo di conferimento di dati ed
informazioni di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 1°
aprile 1981, n. 121 (30).
Capo X - Copertura finanziaria ed
entrata in vigore
44. Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
valutato in lire 8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a decorrere
dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando,
per il 1997, quanto a lire 4.553 milioni, l'accantonamento riguardante il
Ministero degli affari esteri, e, quanto a lire 3.476 milioni, l'accantonamento
riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli anni 1998 e
1999, quanto a lire 6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi anni
dell'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a
lire 5.215 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento
riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
45. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza
l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati che non riguardano
taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni della presente
legge si applicano a decorre dal 1° gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 9, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388 (31), la
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati
effettuati in esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a)
e alla nomina del Garante.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1997, n. 5, S.O.
(2) Riportata al n. A/XXX.
(3) Riportata al n. Y/XXIV.
(4) Riportata al n. A/XXII.
(5) Riportato alla voce CASELLARIO GIUDIZIALE.
(5/a) Riportata alla voce CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA.
(5/b) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 28 luglio 1997, n. 255
(Gazz. Uff. 5 agosto 1997, n. 181), entrato in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
(6) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 28 luglio 1997, n. 255
(Gazz. Uff. 5 agosto 1997, n. 181), entrato in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
(6/a) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 9 maggio 1997, n.
123 (Gazz. Uff. 10 maggio 1997, n. 107), entrato in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(7) Riportato alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.
(8) Riportato al n. A/LXXIX.
(9) Riportato al n. A/LXXXV.
(10) Riportata alla voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI.
(11) Riportato alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.
(12) Riportato alla voce ISTITUTI DI CREDITO.
(13) Riportato alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.
(13/a) Periodo aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 9 maggio 1997, n. 123
(Gazz. Uff. 10 maggio 1997, n. 107), entrato in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(13/b) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 9 maggio 1997, n. 123
(Gazz. Uff. 10 maggio 1997, n. 107), entrato in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(14) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(15) Riportato alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.
(16) Riportata alla voce CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO.
(16/a) Intitolazione così modificata dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio
1997, n. 123 (Gazz. Uff. 10 maggio 1997, n. 107), entrato in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(16/b) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 1997,
n. 123 (Gazz. Uff. 10 maggio 1997, n. 107), entrato in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(17) Riportato alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: ISTRUZIONE
SUPERIORE.
(18) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(19) Riportato alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.
(19/a) Riportata al n. A/XXX.
(20) Il contingente del personale previsto dal presente comma è
stato determinato con D.P.C.M. 27 giugno 1997, riportato al n. A/CXXXI.
(20/a) Periodo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 1997, n. 123
(Gazz. Uff. 10 maggio 1997, n. 107), entrato in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il comma 3 dello stesso articolo ha
inoltre disposto che il personale richiesto dal Garante per la protezione dei
dati personali nella fase di costituzione del relativo ufficio, nelle more del
perfezionamento del comando, del fuori ruolo o dell'aspettativa, possa essere
utilizzato dal Garante a decorrere dalla data indicata nella richiesta,
sempreché tale data sia di almeno dieci giorni successiva a quella della
richiesta, vi sia l'assenso dell'interessato e l'amministrazione o l'ente di
appartenenza non si opponga.
(20/b) Il comma 3 dell'art. 5, D.Lgs. 9 maggio 1997, n. 123 (Gazz.
Uff. 10 maggio 1997, n. 107), entrato in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha disposto che, fino alla data di
entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, per la gestione delle
spese dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali si
osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento per
la gestione delle spese occorrenti per il funzionamento dell'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione, approvate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 1994, n. 769, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 1995.
(20/c) Riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.
(21) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 28 luglio 1997, n.
255 (Gazz. Uff. 5 agosto 1997, n. 181), entrato in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
(21/a) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 9 maggio 1997,
n. 123 (Gazz. Uff. 10 maggio 1997, n. 107), entrato in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(21/b) Comma aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 9 maggio 1997, n. 123 (Gazz.
Uff. 10 maggio 1997, n. 107), entrato in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(22) Sostituisce l'art. 10, L. 1° aprile 1981, n. 121, riportata
al n. A/XXX.
(23) Sostituisce il comma 1 dell'art. 4, D.Lgs. 12 febbraio 1993,
n. 39.
(24) Sostituisce il comma 1 dell'art. 5, D.Lgs. 12 febbraio 1993,
n. 39.
(25) Modifica l'art. 9, comma 2, e l'art. 10, comma 2, L. 30
settembre 1993, n. 388, riportata al n. Y/XXIV.
(26) Riportata al n. A/XXX.
(27) Riportata alla voce LAVORO.
(28) Riportata alla voce MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI.
(29) Riportato alla voce STATISTICA.
(30) Riportata al n. A/XXX.
(31) Riportata al n. Y/XXIV. |