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Cassazione 1394/2000
CANI: DISTURBO ALLA QUIETE PUBBLICA
Per la Corte se e' uno solo a lamentarsi non si turba la quiete
pubblica.
Il cane può disturbare il vicino di casa.
(Cassazione 1394/2000)
È inutile querelare il vicino di casa per disturbo alla quiete
pubblica se il suo cane abbaia in continuazione: se gli ululati non disturbano
"una pluralità di persone", ma solo il vicino, "il fatto non sussiste". Questo è
in sostanza il principio affermato dalla Prima Sezione Penale delle Corte di
Cassazione, che ha annullato – perché "il fatto non sussiste" – la condanna per
disturbo alla quiete pubblica inflitta dalla Corte di Appello di Bologna al
proprietario di un cane che con i suoi ululati turbava la tranquillità dei
vicini di casa.
La Suprema Corte rileva infatti che il cane incriminato
disturbava un solo nucleo familiare, quello del vicino di casa del suo
proprietario, mentre l’art. 659 del codice penale tutela "la pubblica
tranquillità" e, pur non essendo richiesto che il disturbo sia stato
effettivamente recato ad una pluralità di persone, "è necessario tuttavia che i
rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità
di un numero indeterminato di persone". (6 marzo 2000)
Sentenza della Prima Sezione Penale n.1394/2000
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE (…)
ha pronunciato la seguente SENTENZA
sul ricorso proposto da B. P. avverso la sentenza del 17/05/1999
della Corte di Appello di Bologna.
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 17.5.99 la Corte di Appello di Bologna, in
parziale riforma della sentenza del Pretore di Reggio Emilia del 28.10.97
determinava in lire 300.000 di ammenda la pena inflitta a B. P. per il reato di
cui all'art. 659, comma 1, c.p. [1], ascrittogli "perché, non impedendo gli
strepiti e l’abbaiare di un cane detenuto presso la propria abitazione,
disturbava il riposo e le occupazioni delle persone dimoranti nei pressi ed in
particolare di C. T. e dei suoi familiari. In Reggio Emilia fino al 18.7.1995".
La Corte di Appello, su richiesta dell’appellante, eliminava,
altresì, la sospensione condizionale della pena concessa dal giudice di primo
grado e confermava nel resto la sentenza impugnata anche nella parte relativa
alla condanna dell’imputato al risarcimento del danno in favore della parte
civile che era stato liquidato in complessive lire 3.046.650.
Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso
per cassazione il B., tramite il difensore, deducendo:
a) la sostanziale elusione del disposto di cui all’art.84 Legge
869/81 [2] che prevede che l’imputato sia informato della possibilità di
procedere ad
oblazione [3] fin dal
momento della comunicazione giudiziaria, essendo assolutamente insufficiente
alla scopo, secondo il ricorrente, il laconico e generico inciso contenuto nel
decreto di citazione a giudizio con il quale si avvertiva che "qualora ne
ricorrano i presupposti, l’imputato potrà presentare domanda di oblazione";
b) la mancata assunzione di una prova decisiva da parte della
Corte di merito che non aveva accolto la richiesta di rinnovazione della
istruzione dibattimentale per verificare da una parte che il cane dell’imputato
abbaiava per rispondere all’abbaiare di altro cane appartenente alla parte
offesa e dall’altra che il cane del B. nonostante accertamenti e controlli
esperiti nell’arco di 50 giorni non aveva creato disturbo alla quiete pubblica,
come risultava da una relazione dei vigili urbani di Reggio Emilia del 13.9.96;
c) la violazione dell’art. 659, comma 1, c.p., che richiede per
la sua configurabilità che i rumori, gli schiamazzi e gli strepiti abbiano
attitudine a propagarsi disturbando così più persone ed incidendo sulla pubblica
tranquillità.
Motivi della decisione
L’ultimo motivo di ricorso, di carattere assorbente, appare
meritevole di accoglimento.
Proprio con riferimento al latrato notturno dei cani, questa
Corte ha avuto modo di affermare che ai fini della configurabilità della
contravvenzione di cui all’art. 659, comma 1, c.p., è necessario che i lamentati
rumori abbiano attitudine a propagarsi ed a costituire quindi un disturbo per
una potenziale pluralità di persone, ancorché non tutte siano state poi
disturbate. Infatti l’interesse specifico tutelato dalla norma è quello della
pubblica tranquillità e pur non essendo richiesto, trattandosi di reato di
pericolo, che il disturbo sia stato effettivamente recato ad una pluralità di
persone, è necessario tuttavia che i rumori siano obiettivamente idonei ad
incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone
(v. Cass. Sez. I 6.3.97 n. 3000). Tale situazione non ricorre nel caso di
specie, poiché l’abbaiare del cane dell’imputato ha recato disturbo soltanto ai
vicini di casa, né altrimenti poteva essere, trattandosi di abitazione, secondo
le testimonianze assunte, distante da altri edifici
Il comportamento omissivo dell’imputato integra tutt’al più un
mero illecito civile e non pure una violazione penalmente sanzionabile e,
dunque, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non
sussiste.
Il carattere assorbente del motivo di ricorso testé accolto esime
dall’esame delle rimanenti doglianze
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non
sussiste.
Roma, 9 dicembre 1999.
Depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2000.
NOTE:1. L’art. 659 c.p. (Disturbo delle occupazioni o del riposo
delle persone) dispone: "Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando
di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non
impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle
persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito
con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire 600.000".
2. La legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale) ha attuato la
depenalizzazione di reati e contravvenzioni.
3. L’oblazione è una causa di estinzione delle contravvenzioni. È
prevista dall’art. 162 c.p. in relazione alle contravvenzioni punite con la sola
pena dell’ammenda. Consiste nel pagamento volontario, prima dell’apertura del
dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, di una somma corrispondente
alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la
contravvenzione commessa e delle spese del procedimento. Il pagamento estingue
il reato.
Cani e gatti in condominio
Molte persone che avvertono l’esigenza di vivere con un amico a
quattro zampe o già vi convivono devono affrontare il problema dei regolamenti
condominiali che proibiscono la presenza di animali. In realtà sono numerose le
sentenze che sanciscono a chiare lettere che nessun regolamento o assemblea
condominiale può limitare il diritto di proprietà e che quindi non è possibile
impedire in alcun modo di tenere animali in condominio.
La legge.
La sentenza del 24-3-1972 n. 899 della Sezione II della Corte di
Cassazione testualmente recita: «È inesistente il divieto giuridico di tenere
cani in condominio. Il regolamento condominiale che contenga una norma contraria
è limitativo del diritto di proprietà, quindi giuridicamente nullo. L’assemblea
condominale non può deliberarlo». Da segnalare anche le due sentenze emesse da
un pretore di Torino e da uno di Milano i quali hanno assolto dalle loro
presunte colpe due proprietari di cani e in entrambi i casi hanno condannato i
proprietari degli stabili alle spese giuridiche, sentenziando inoltre che: «i
cani e gli altri animali domestici fanno parte delle affettività familiari».
I divieti.
Un’altra importante sentenza è quella relativa a un procedimento
dinanzi al giudice di Parma, il quale ha stabilito che in un condominio
l’assemblea dei condomini non può, anche con il voto di maggioranza, imporre il
divieto di tenere animali. Ciascuno può avere accanto a sé un animale per amico
e nessun regolamento di condominio può considerarsi valido se contiene una norma
restrittiva in questo senso.
I diritti.
Chi dovesse trovarsi in questa spiacevole situazione deve far
valere i suoi diritti e deve sapere che anche se il suo animale rischia il
pericolo di essere allontanato per il disturbo della quiete pubblica i motivi
della protesta dei vicini vanno dimostrati e vagliati caso per caso, per
decidere se i rumori superino il livello di normale tollerabilità. Una sentenza
del pretore di Campobasso del 1990 stabilisce che è necessario l’accertamento
dell’effettivo pregiudizio recato alla collettività dei condomini sotto il
profilo dell’igiene e della quiete, non essendo sufficiente il semplice possesso
degli animali.
L’abbaio.
C’è poi la sentenza della Cassazione n. 1394 del 6-3-2000: «Se il
cane abbaia non è disturbo della quiete. Se il cane non disturba una pluralità
di persone ma solo il vicino ”il fatto non sussiste”. Perché vi sia reato ”è
necessario che i rumori siano obiettivamente idonei a incidere negativamente
sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone».
La scelta.
Naturalmente nella scelta dell’animale con cui dividere i nostri
giorni dobbiamo avere molto buon senso escludendo tutti gli animali che più
soffrono la privazione della libertà, orientandoci verso animali di cui sia
possibile soddisfare i bisogni e rispettare le caratteristiche etologiche.
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